Sabato, 23 Novembre 2024

FASE 2 COVID-19, regole ministeriali


Mancano gli obblighi di tenuta dei dpi che alzano il rischio esposizione in tutti i settori lavorativi nell'ambito della sicurezza sul lavoro nella FASE 2 del periodo di pandemia da Covid-19.


Ad oggi, con le regole rilasciate dal Ministero della Salute il 29 aprile - ieri-, manca una doverosa normativa che autorizzi il commerciante a non far accedere il cliente sprovvisto di maschera, così privandolo in buona parte, assai pericolosa, dei poteri conferitigli dal D.Lgs. 81/2008.

Far svolgere l'attività lavorativa in sicurezza è infatti un obbligo disposto dal D.Lgs.81/2008, ma, guardando le dotazioni -dispositivi di protezione individuale - disponibili per la sicurezza sul lavoro, affinché i dipendenti possano operare al meglio delle risorse offerte dalle evoluzioni tecniche, è una storia ancora piena di falle.

La maschera PM2.5 - dotata di filtro che protegge chi ne faccia uso - potrebbe mettere in difficoltà la persona che ne faccia uso perché si avverte una riduzione dell’ossigeno. Ve ne sono ormai poche in mercato a caro prezzo ed anche le riutilizzabili, dopo un pò, devono essere sostituite. E' inimmaginabile che un lavoratore di un settore di per sé non ad alto rischio - non gli ospedali per intenderci - debba svolgere la sua attività con un simile dispositivo.

E' pur vero che già la semplice maschera facciale di tipo chirurgico, indossata da parte del cliente, consentirebbe ai lavoratori di svolgere la propria attività con minor stress lavoro correlato, fattore di grande evidenza in prossimità della FASE 2.

Il livello di esposizione al rischio Covid-19 che si prospetta nella FASE 2 oramai alle porte - è ALTO, perché il lavoratore non potrà essere tutelato dallo stesso datore di lavoro dinanzi al cliente sprovvisto della pur minima maschera chirurgica e non intenzionato ad indossare quella che eventualmente gli si potrebbe offrire, ammesso e non concesso che un simile carico di spesa e di responsabilità sia nella dotazione economica sostenibile dell'esercente.

Se, tra tutti i futuri scenari possibili, vi dovesse essere un cliente che si dovesse opporre per uno dei motivi sopra ipotizzati, la normativa attuale mostrerebbe quante incertezze ha nella sua applicazione.

Se un datore di lavoro dovesse, in seguito, far richiesta infortunio da covid-19 per un lavoratore o - nella peggiore delle ipotesi - di rendita ai superstiti, chi risulterà inadempiente, di fronte a tutte le misure messe in atto, nella facoltà possibili e nel dovere dell'attuazione degli obblighi in capo al D.Lgs. 81/2008?

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