Sabato, 23 Novembre 2024

Lavoro a chiamata: modalità pratiche


La Riforma Fornero ha fissato un adempimento ben preciso per l’avvio di un rapporto di lavoro a chiamata, anche detto lavoro intermittente: l’avviso preventivo da parte del datore di lavoro alla Direzione Territoriale del Lavoro di competenza ogni volta che il lavoratore è chiamato per svolgere la propria attività, e non solo al momento della stipula del contratto.

Lavoro a chiamata: modalità pratiche
(Sa.Sa.) La Riforma Fornero ha fissato un adempimento ben preciso per l’avvio di un rapporto di lavoro a chiamata, anche detto lavoro intermittente: l’avviso preventivo da parte del datore di lavoro alla Direzione Territoriale del Lavoro di competenza ogni volta che il lavoratore è chiamato per svolgere la propria attività, e non solo al momento della stipula del contratto. Il decreto del 27 marzo scorso, pubblicato in G.U. il 18 giugno u.s., ha definito i mezzi pratici con cui potranno essere effettuate le comunicazioni dovute alla D.T.L..

Il provvedimento, il quale entrerà in vigore tra due settimane, istituisce il modello di comunicazione “UNI_Intermittente” che contiene: i dati identificativi del datore di lavoro, del lavoratore, le date di inizio e di fine della prestazione cui si riferisce la chiamata. Il modello deve essere compilato telematicamente e inviato via mail all’indirizzo di posta elettronica certificata ”intermittenti@lavoro.gov.it” oppure trasmesso tramite il servizio informatico disponibile sul portale clic lavoro. Solo se la prestazione sarà resa entro le 12 ore dalla comunicazione preventiva, potrà essere comunicata tramite un sms contenente almeno il codice fiscale del lavoratore.

La comunicazione di inizio della prestazione non sostituisce la comunicazione preventiva di assunzione, ma si aggiunge a questa connotando la particolarità del lavoro a chiamata da utilizzarsi per prestazioni di durata non superiore a 30 giorni. Si ricorda che in caso di violazione dell’obbligo di comunicazione preventiva della chiamata si applica la sanzione amministrativa da € 400 a € 2.400 a lavoratore.

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