(Sa. Sa.) Il lavoro di pubblica utilità è un’attività lavorativa non retribuita da prestarsi a favore dello Stato, Regioni, Provincie, Comuni edenti di assistenza sociale o volontariato. Ai sensi della L. 120/2010, lo svolgimento di questa attività sostituisce le pene dell'arresto e dell'ammenda per guida in stato di ebbrezza o in stato di alterazione da assunzione di sostanze stupefacenti. Su istanza del soggetto condannato, il giudice può accordare questa soluzione in alternativa alla pena pecuniaria e detentiva, individuando il tipo di attività da svolgersi e l’ente o l’amministrazione destinataria della prestazione. L’attività viene concordata tramite convenzioni stipulate tra il Presidente del Tribunale, delegato dal Ministero della Giustizia, e gli enti o le amministrazioni individuati dal giudice in occasione della comminazione della pena sostitutiva. La prestazione non può superare le sei ore di lavoro settimanale, ma, se il condannato lo richiede, può accordato un aumento fino ad un massimo di otto ore settimanali. L’ente o l’amministrazione scelta può rifiutare la propria disponibilità ai fini dello svolgimento della prestazione nel caso in cui ritenga che la persona non sia adeguata al tipo di mansioni cui è preposta ai sensi della convenzione stipulata.
Lavoro di pubblica utilità, cos’è e come funziona
Il lavoro di pubblica utilità è un’attività lavorativa non retribuita da prestarsi a favore dello Stato, Regioni, Provincie, Comuni edenti di assistenza sociale o volontariato. Ai sensi della L. 120/2010, lo svolgimento di questa attività sostituisce le pene dell'arresto e dell'ammenda per guida in stato di ebbrezza o in stato di alterazione da assunzione di sostanze stupefacenti.
La durata del lavoro di pubblica utilità è pari ai giorni corrisposti per la pena detentiva, mentre in caso di pena pecuniaria un giorno di lavoro di pubblica utilità è ragguagliato a € 250 di ammenda.
Riferimenti: