Sabato, 23 Novembre 2024

Dimissioni, convalida obbligatoria anche a collaboratori e associati in partecipazione


Esteso l’obbligo di convalida delle dimissioni anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, e ai rapporti di associazione in partecipazione: si tratta della procedura di convalida delle dimissioni, introdotta dalla Riforma Fornero, per contrastare il fenomeno delle cosiddette “dimissioni in bianco” che eludevano la disciplina di tutela del lavoratore nella risoluzione

Dimissioni, convalida obbligatoria anche a collaboratori e associati in partecipazione

Esteso l’obbligo di convalida delle dimissioni anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, e ai rapporti di associazione in partecipazione: si tratta della procedura di convalida delle dimissioni, introdotta dalla Riforma Fornero, per contrastare il fenomeno delle cosiddette “dimissioni in bianco” che eludevano la disciplina di tutela del lavoratore nella risoluzione del contratto senza incorrere nei casi di licenziamento illegittimo. Non erano state infatti inizialmente previste alcune disposizioni per i contratti diversi da quelli relativi ad un rapporto di lavoro subordinato dall’art. 4, co. 16 e ss. della L. 92/2012, riferita alle sole dimissioni o alla risoluzione consensuale del lavoratore e della lavoratrice.

Con il Decreto Legge n. 76 approvato il 26 giugno u.s. che si sta adesso discutendeo alla Camera viene infatti riempito il vuoto normativo con l’introduzione della validità delle dimissioni o della risoluzione consensuale del collaboratore e dell’associato, la cui convalida è condizionata all’incontro effettuato presso la Direzione Territoriale del Lavoro o presso l’unità provinciale competente del Centro Territoriale per l’Impiego. Questo procedimento può sempre essere validamente sostituito dalla sottoscrizione da parte del dimissionario di una ulteriore dichiarazione presente sulla comunicazione al Centro Territoriale per l’Impiego da inviarsi nei 5 giorni dalla cessazione del rapporto, così come precedentemente previsto dalla Riforma Fornero. Se non vi è convalida delle dimissioni, il rapporto si intende comunque risolto nel caso in cui il lavoratore non si rechi entro 7 giorni dalla ricezione dell’invito a presentarsi presso le sedi competenti per confermare la propria decisione o se non sottoscriva la dichiarazione della comunicazione al Centro Territoriale per l’Impiego, o se non effettui la revoca delle dimissioni.

Nel caso in cui il datore di lavoro commetta il reato di simulare la reale natura della cessazione del rapporto di lavoro con la produzione di dimissioni o di risoluzioni consensuali fasulle, la sanzione amministrativa prevista è compresa tra € 5.000 e € 30.000.
 
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