(Sa.Sa.) Ad un anno di distanza dalla riforma Fornero, la circolare Inps n. 111 del 24 luglio 2013 presenta le misure operative da adottare per le assunzioni agevolate. Infatti, ai sensi della L. 92/2012, è prevista una riduzione contributiva del 50% a favore del datore di lavoro che assume i seguenti soggetti: disoccupati da più di 12 mesi con più di 50 anni d’età; donne di qualunque età, prive di un impiego regolarmente retribuito da più di 6 mesi, residenti nelle zone geografiche definite svantaggiate da decreto ministeriale o che svolgono professioni nel cui ambito sussiste una rilevante disparità di genere; donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, a prescindere dalla residenza. La durata del beneficio dell’incentivo è vincolata alla tipologia del rapporto di lavoro istaurato: 18 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato, 12 mesi per quelle a termine. Se, prima della scadenza del termine, il contratto a tempo determinato è trasformato a tempo indeterminato, la durata della riduzione contributiva si prolunga per il periodo residuo, sottraendo i mesi di beneficio già goduto per 18 mesi complessivi.
In attesa che sia emanata dal Ministero del Lavoro circolare esplicativa per l’incentivo previsto per le donne, la circolare in discussione illustra l’applicazione dell’incentivo agli uomini e donne con almeno 50 anni di età e disoccupati da oltre 12 mesi.
La circolare ribadisce che la sussistenza dell’incentivo è dovuta a condizioni imprescindibili quali: la regolarità negli obblighi contributivi, l’osservanza delle norme a tutela delle condizioni di lavoro, i requisiti soggettivi della risorsa da assumere sopra detti, il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, e la congruità con quanto stabilito dal regolamento CE 800/2008. Il regolamento comunitario, in particolare, stabilisce che il presupposto per usufruire dell’incentivo si verifica se l’assunzione comporta un incremento occupazionale nelle dipendenze del datore di lavoro, cioè quando si verifica“un incremento netto del numero dei dipendenti del datore di lavoro interessato rispetto alla media dei dodici mesi precedenti”. L’incentivo spetta purché l’incremento non si sia verificato per: dimissioni volontarie del lavoratore, invalidità sopravvenuta o decesso del lavoratore, pensionamento per raggiunti limiti di età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.