Saldo e primo acconto Irpef, Ires e Irap, versati nel "termine lungo" (cioè, entro i 30 giorni successivi alla scadenza) in misura inferiore a quanto dovuto non sono considerati interamente tardivi. Ne consegue che sia le eventuali sanzioni in caso di controlli (30%) sia quelle ridotte previste per il ravvedimento operoso, vanno calcolate solo sull’importo residuo non pagato, senza distinzione fra imposta e maggiorazione dello 0,40%.
Acquiescenza non pregiudicata per il contribuente che, in sede di versamento, commette un errore materiale o di calcolo di lieve entità. Infatti, per salvaguardare i comportamenti dai quali traspaia la sua intenzione di utilizzare le norme che gli consentono di definire in via agevolata la situazione, l’acquiescenza si considererà valida, a patto che provveda a integrare le somme mancanti. Sono questi i principali chiarimenti forniti dalla circolare n.27/E del 2 agosto u.s.i , che, attraverso pratici esempi, indica al contribuente come sanare gli errori nei versamenti. Errori nel termine lungo, versamenti comunque tempestivi - Il versamento "insufficiente" delle imposte entro il termine lungo non viene trattato dal Fisco come tardivo tout court: quindi, applicazione della sanzione non sull’intero ammontare del tributo ma solo sulla differenza tra quanto versato e quanto dovuto (imposta + maggiorazione dello 0,40%).
Per evitare le sanzioni in misura piena (cioè, del 30%), il contribuente può, in ogni caso, ricorrere al ravvedimento operoso. La circolare si sofferma anche su queste ipotesi, chiarendo che gli errori di calcolo non rendono il ravvedimento totalmente inefficace. Versamento carente, ravvedimento efficace - Il contribuente che si accorge di aver commesso un errore ha a disposizione due scadenze per mettersi in regola attraverso l’istituto del ravvedimento operoso, a patto che l’Amministrazione finanziaria non abbia già iniziato un’attività di controllo. Potrà, cioè, versare tributi e relativi interessi entro i 30 giorni successivi alla scadenza, beneficiando così dell’agevolazione della sanzione ridotta al 3% dell’importo versato in ritardo, oppure entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione; in questo caso, la sanzione passa al 3,75%.
La circolare ha precisato che la sanzione e/o gli interessi versati in misura inferiore al dovuto rendono comunque il ravvedimento perfezionato, con riferimento alla parte dell’imposta - comprensiva o meno della maggiorazione a seconda della data dell’originario versamento - proporzionata a quanto pagato. Per i piccoli errori di versamento in caso di acquiescenza si può integrare – In linea con i principi di economicità, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa, l’acquiescenza all’avviso di accertamento si perfeziona anche quando il pagamento è insufficiente, purché la differenza, poi integrata, dovuta a errori materiali o di calcolo, sia lieve, così da evidenziare la volontà del contribuente di definire la situazione.
Riferimenti: