(Sa.Sa) Nell’ambito di un rapporto di lavoro, dal punto di vista fiscale, il datore di lavoro riveste il ruolo di sostituto d’imposta: il soggetto che effettua e versa per conto del lavoratore dipendente le ritenute fiscali, quelle relative all’Irpef e le altre imposte sulla retribuzione. Il D.P.R. n. 600/1973 affida tale funzione al datore di lavoro per sostituire in tutto (con le ritenute a titolo d’imposta) o in parte (con le ritenute a titolo d’acconto) il contribuente lavoratore sostituito nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria.
Nel malaugurato caso in cui il datore di lavoro trattenga sui compensi erogati ma non versi le ritenute d’acconto, l’interpretazione condivisa dalla giurisprudenza e dalla prassi ammetteva che il lavoratore fosse responsabile in solido solo nel momento dell’iscrizione a ruolo dell’omissione. Secondo questa analisi, nell’ipotesi di un accertamento, la responsabilità solidale del lavoratore emerge se il datore di lavoro non solo omette di effettuare le ritenute, ma anche se non le versa.
La sentenza della Corte di Cassazione dell’11 ottobre u.s., n. 23121, ha sovvertito questa interpretazione in ragione di una più corretta applicazione dei principi di diritto. La Suprema Corte ha specificato che il lavoratore è obbligato in solido anche nel caso in cui il sostituto d’imposta effettui le ritenute e non le versi. Il giudice di legittimità ha dunque specificato che il lavoratore potrà naturalmente subire un accertamento diretto per il mancato versamento delle ritenute d’imposta e d’acconto non versate. In particolare il lavoratore sarebbe obbligato in solido fin dall’inizio dell’istaurazione del rapporto di lavoro, avviandosi con questo una legittima sostituzione tributaria in tutti gli oneri fiscali. L’art. 64, comma 1 del su citato D.P.R. prevede infatti: “Chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili ed anche a titolo di acconto, deve esercitare la rivalsa se non è diversamente stabilito in modo espresso.” D’altra parte, il lavoratore potrà esercitare a sua tutela l’azione di regresso nei confronti del datore di lavoro per le ritenute effettuate e non versate.