Sabato, 23 Novembre 2024

Inail, le aziende entro il 28 febbraio domanda dello sconto per prevenzione


Scade il 28 febbraio il termine di presentazione delle domande online per ottenere la riduzione del premio assicurativo. Lo sconto è rivolto alle aziende che hanno realizzato interventi per migliorare le condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Inail, le aziende entro il 28 febbraio domanda dello sconto per prevenzione
Scade il prossimo 28 febbraio il termine di presentazione delle domande online per ottenere la riduzione del premio assicurativo Inail. Lo sconto è rivolto alle aziende che hanno realizzato interventi per migliorare le condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
 
L’"oscillazione per prevenzione" riduce il tasso di premio applicabile all'azienda, determinando un risparmio sul premio dovuto all'Inail. In base al decreto ministeriale 3 dicembre 2010, che ha riscritto il testo dell'articolo 24 del decreto ministeriale del 12 dicembre 2000, la riduzione di tasso è riconosciuta in misura fissa, in relazione al numero dei lavoratori-anno del periodo, come segue:

lavoratori-anno       riduzione

fino a 10                          30%
da 11 a 50                       23%
da 51 a 100                     18%
da 101 a 200                   15%
da 201 a 500                   12%
oltre 500                           7%

Chi può beneficiarne? Su domanda, tutte le aziende in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva ed assicurativa ed in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro (pre-requisiti).
In aggiunta, è necessario che l'azienda abbia effettuato, nell'anno precedente a quello in cui chiede la riduzione, interventi di miglioramento nel campo della prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro.

Come ottenere la riduzione? La domanda deve essere inoltrata esclusivamente in modalità telematica attraverso la sezione Servizi online presente sul sito www.inail.it entro il 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno-bisestile) dell'anno per il quale la riduzione è richiesta.
Il facsimile del modello di domanda, che deve essere compilata solo online, è disponibile a fondo pagina e nella sezione Modulistica insieme alle relative Istruzioni per la compilazione.

Valutazione e decisione.
L'Inail, entro i 120 giorni successivi al ricevimento della domanda, comunica all'azienda il provvedimento adottato adeguatamente motivato.

Applicazione della riduzione.
La riduzione riconosciuta dall'Inail opera solo per l'anno nel quale è stata presentata la domanda ed è applicata dall'azienda stessa, in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno. Esempio: la richiesta di riduzione per l'anno 2010 può essere presentata da un'azienda che abbia iniziato la propria attività entro il 1° gennaio 2008. Gli interventi di miglioramento devono essere stati effettuati nell'anno 2009.
La riduzione riconosciuta opera sul tasso di premio del 2010 ed è applicata dall'azienda in sede di regolazione del premio 2010 (autoliquidazione 2011).

Requisiti.  Tutte le disposizioni obbligatorie devono essere state osservate con riferimento alla situazione presente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente quello cui si riferisce la domanda.
Al momento della concessione del beneficio, i datori di lavoro devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
  • - applicazione integrale della parte economica e normativa degli accordi e dei contratti collettivi nazionali e regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché degli altri obblighi di legge
    • -  inesistenza, a carico del datore di lavoro o del dirigente responsabile, di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali
      • - il possesso della regolarità contributiva nei confronti di Inail e Inps e, per il settore edile, anche delle Casse Edili.

Riferimenti. L'oscillazione per prevenzione (art. 24 M.A.T.), inoltre, rientra tra i "benefici normativi e contributivi" previsti dal Decreto ministeriale 24 ottobre 2007.
 
Riferimenti:
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