Sabato, 23 Novembre 2024

Le assunzioni congiunte nella rete di imprese agricole


Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato un decreto ministeriale che spiega come possano avvenire assunzioni congiunte da parte di...

Le assunzioni congiunte nella rete di imprese agricole

(Sa. Sa) Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato un decreto ministeriale che spiega come possano avvenire assunzioni congiunte da parte di imprese o cooperative appartenenti al settore agricolo. Le imprese agricole incluse nell’ambito di applicazione del decreto sono quelle facenti parte dello stesso gruppo, oppure riconducibili ad un unico proprietario o di proprietà di soggetti parenti o affini. Queste aziende possono procedere ad assunzioni congiunte di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le stesse. In particolare, per le imprese di proprietà di datori di lavoro parenti o affini, le comunicazioni obbligatorie di assunzione, trasformazione, proroga e cessazione dei lavoratori assunti congiuntamente saranno rese da un soggetto scelto da uno specifico accordo, da depositarsi presso le associazioni di categoria. I datori di lavoro rispondono in solido delle obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che scaturiscono dal rapporto di lavoro. All’assunzione congiunta di più lavoratori possono accedere anche imprese legate da un contratto di rete, purché almeno il 50% di queste siano imprese agricole. Le comunicazioni obbligatorie da rendersi al centro per l’impiego competente devono essere effettuate dall’impresa capogruppo.

Con il contratto di rete dueo più imprese si obbligano ad esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e lacompetitività sul mercato. In questo caso non è previsto che vi sia una società capogruppo come avviene invece nei gruppi di società di cui all’art. 2359 del c.c.. La normativa invece, suggerisce che una rete d’impresa può dotarsi di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l’esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso. D’altra parte si tratta di un elemento non essenziale, il cui funzionamento è rimesso alla volontà negoziale delle parti coinvolte.

Si auspica una maggiore chiarezza riguardo le istruzioni pratiche del decreto ministeriale in oggetto, soprattutto per le reti di imprese agricole che vogliano utilizzare le assunzioni congiunte per incrementare lo sviluppo economico e facilitare le possibilità di crescita nel proprio settore produttivo.

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