I datori di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, devono consegnare entro il 28 febbraio il CUD la certificazione unica dei redditi di lavoro, ai propri dipendenti. È facoltà del sostituto d’imposta trasmettere al contribuente la certificazione in formato elettronico, purché sia garantita al dipendente la possibilità di entrare nella disponibilità della stessa e di poterla materializzare per i successivi adempimenti. Tale modalità di consegna, pertanto, potrà essere utilizzata solo nei confronti di quanti siano dotati degli strumenti necessari per ricevere e stampare la certificazione rilasciata per via elettronica mentre deve essere esclusa, a titolo di esempio, nelle ipotesi in cui il sostituto sia tenuto a rilasciare agli eredi la certificazione relativa al dipendente deceduto ovvero quando il dipendente abbia cessato il rapporto di lavoro. Resta, dunque, in capo al sostituto d’imposta l’onere di accertarsi che ciascun dipendente si trovi nelle condizioni di ricevere in via elettronica la certificazione, provvedendo, diversamente, alla consegna in forma cartacea.
Vengono così attestate le somme erogate e le relative ritenute effettuate e versate all’Erario: nel Cud sono riportati l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati corrisposti nell'anno precedente e assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta e a imposta sostitutiva; le relative ritenute di acconto operate e le detrazioni effettuate.