Pierpaulo Zecca – L’art. 1 del Decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, concernente la “Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati”, con la finalità di ridurre nell’immediato la pressione fiscale, riconosce un credito ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, la cui imposta lorda, determinata su detti redditi, sia di ammontare superiore alle “detrazioni da lavoro” loro spettanti. L’importo del credito è di 640 euro per i possessori di reddito complessivo non superiore a 24.000 euro; in caso di superamento del predetto limite di 24.000 euro, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 26.000 euro.
Il credito è riconosciuto automaticamente da parte dei sostituti d’imposta ripartendone il relativo ammontare sulle retribuzioni erogate a partire dal primo periodo di paga utile successivo alla data di entrata in vigore del decreto.
Il credito in esame è riconosciuto per l’anno 2014, mentre per l’anno 2015 si è in attesa dell’intervento normativo strutturale da attuare con la legge di stabilità.
Il comma 1-bis dell’art. 13 del TUIR, introdotto, richiede di verificare tre presupposti per la maturazione del diritto al credito, legati alla tipologia di reddito prodotto, alla sussistenza di un’imposta a debito dopo aver apportato le detrazioni per lavoro, nonché all’importo del reddito complessivo.
I potenziali beneficiari sono i possessori di redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49, comma 1, del TUIR e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’articolo 50, comma 1, del TUIR.
Il reddito complessivo, che per l’anno d’imposta 2014 non deve essere superiore a 26.000 euro, va assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
Considerata la data di entrata in vigore del decreto, i sostituti d’imposta riconosceranno il credito spettante ai beneficiari a partire dalle retribuzioni erogate nel mese di maggio. I sostituti di imposta devono determinare la spettanza del credito e il relativo importo sulla base dei dati reddituali a loro disposizione nonché in base ai dati di cui i sostituti d’imposta entrano in possesso, ad esempio, per effetto di comunicazioni da parte del lavoratore, relative ai redditi rivenienti da altri rapporti di lavoro intercorsi nell’anno 2014.
Il credito “è rapportato al periodo di lavoro nell’anno”: per tale ragione, ove ricorrano i presupposti per fruirne, il credito di 640 euro deve essere rapportato in relazione alla durata, eventualmente inferiore all’anno, del rapporto di lavoro, considerando il numero di giorni lavorati nell’anno.
Il credito di cui all’articolo 13, comma 1-bis, del TUIR è attribuito sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga rapportandolo al periodo stesso. A tal fine, il sostituto d’imposta utilizza, fino a capienza, l’ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga e, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga, in relazione ai quali, non si procede al versamento della quota determinata ai sensi della presente disposizione, ferme restando le aliquote di computo delle prestazioni.
Di fatto, il sostituto d’imposta utilizza, per la differenza, i contributi previdenziali trattenuti per il medesimo periodo di paga, i quali non devono quindi essere versati.
L’importo del credito riconosciuto è indicato nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CUD). Gli importi non versati per effetto delle disposizioni in commento dovranno essere indicati nel modello 770.
I soggetti titolari nel corso dell’anno 2014 di redditi di lavoro dipendente erogate da un soggetto che non è sostituto di imposta possono richiedere il credito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2014, secondo modalità che saranno specificate nei modelli delle dichiarazioni dei redditi.
I contribuenti che non hanno i presupposti per il riconoscimento del beneficio, ad esempio perché titolari di un reddito complessivo superiore a euro 26.000 derivante da redditi diversi da quelli erogati dal sostituto d’imposta, sono tenuti a darne comunicazione al sostituto d’imposta il quale potrà recuperare il credito eventualmente erogato dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi.
il credito “non concorre alla formazione del reddito” e, quindi, le somme incassate a tale titolo non sono imponibili ai fini delle imposte sui redditi, comprese le addizionali regionali e comunali.
Riferimenti: