Il bonus ricapitalizzazioni si estende all’Irap, apre al capitale iniziale delle nuove società e abbraccia anche i versamenti a titolo di soprapprezzo. Sono alcuni dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 53/E, con cui l’Agenzia delle Entrate detta le regole per beneficiare del bonus introdotto dalla manovra d’estate (D.L. 78/2009) con cui si vuole incentivare l’immissione di nuove risorse nel patrimonio delle società.
La norma, che si colloca nel quadro degli interventi a favore delle imprese, consente alle società di escludere dall’imposizione fiscale il 3% degli aumenti di capitale di importo fino a 500mila euro, perfezionati da parte di persone fisiche, dal 5 agosto 2009 al 5 febbraio 2010. Un beneficio che è riconosciuto per il periodo d’imposta in cui l’aumento di capitale è perfezionato e per i quattro successivi. Per quanto riguarda, invece, il capitale agevolabile, si deve tener conto dell’ammontare delle risorse effettivamente immesse nella società entro il 5 febbraio 2010.
Poiché lo scopo della norma è incentivare l’immissione di nuove risorse nelle società, da destinare all’attività di impresa, l’esclusione del rendimento presunto si applica non solo alle imposte sui redditi, ma anche all’Irap.
Nel primo caso, per accedere al bonus occorrerà apportare una variazione in diminuzione della base imponibile del reddito di impresa del periodo di imposta di perfezionamento dell’aumento di capitale e nei quattro successivi. Se la variazione in diminuzione genera una perdita o ne incrementa una già conseguita, la perdita rileverà nella determinazione del reddito secondo le regole del Tuir.
Per quanto riguarda l’Irap, per usufruire dell’incentivo bisognerà invece apportare una variazione in diminuzione del valore della produzione netta relativa al periodo di imposta di perfezionamento dell’aumento di capitale e dei quattro successivi.
Non solo gli aumenti di capitale di società già costituite e, più in generale, gli aumenti di capitale proprio di società derivanti da conferimenti e apporti di nuove risorse: come espressamente chiarito dalla circolare, l’agevolazione spetta anche relativamente alle costituzioni di capitale sociale di nuove società. Non sfuggono al beneficio, inoltre, i versamenti a titolo di soprapprezzo effettuati da persone fisiche al momento della sottoscrizione di azioni o quote.
Focus sull’ammontare delle risorse effettivamente immesse nella società entro la data del 5 febbraio 2010 per determinare l’importo degli aumenti di capitale agevolabili. Il documento di prassi chiarisce infatti che i conferimenti in denaro e i versamenti in denaro a fondo perduto rilevano nei limiti degli importi che risultano versati entro il 5 febbraio dell’anno prossimo.
Ulteriori chiarimenti riguardano la cumulabilità del beneficio, in linea di principio, con altre misure di carattere generale e il coordinamento della norma agevolativa con la disciplina delle “società di comodo”.
Il testo della circolare è disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate - circolare 53/E.