Domenica, 24 Novembre 2024

In campo i nuovi modelli Irap e Unico SP per il 2011



In campo i nuovi modelli Irap e Unico SP per il 2011

Si fanno largo sul web le versioni definitive dei modelli da utilizzare quest’anno per le dichiarazioni Irap e Unico SP. Da oggi la nuova modulistica per l’imposta regionale sulle attività produttive e per le società di persone è disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.

 

Irap, bozza promossa a pieni voti – Il modello Irap 2011 ricalca senza modifiche di rilievo la bozza approvata alla fine dell’anno scorso. Confermata, in particolare, la nuova appendice che aveva già fatto il suo debutto nella versione provvisoria della dichiarazione. Qui trova spazio la tabella delle aliquote applicabili per l’anno d’imposta 2010, con tutti gli aggiornamenti che tengono conto delle modifiche introdotte sia dalle leggi regionali sia da quelle statali. Un elenco completo e a misura di regione, che facilita l’associazione di ogni aliquota al codice da riportare poi nei campi del quadro IR. In questo quadro si ripresenta con un nuovo look la sezione VII e, più precisamente, il rigo IS32, dove viene ricalcolato l’acconto 2010 per le regioni in deficit sanitario (Campania, Lazio, Molise e Calabria).

 

Unico SP apre a Tremonti tessile e transfer pricingNell’ultima versione del modello Unico per le società di persone spiccano, tra le altre, due novità: il bonus campionari, riservato alle imprese del settore tessile per gli investimenti in ricerca e sviluppo, e il nuovo prospetto dedicato al transfer pricing.

Sul primo fronte, la dichiarazione di quest’anno accoglie l’incentivo fiscale previsto dalla cosiddetta Tremonti quater (dl. 40/2010) in favore delle aziende del settore tessile che investono in attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo per realizzare campionari, collezioni e prototipi.

Al debutto anche il transfer pricing modello Ue, con il nuovo prospetto del quadro RS da utilizzare per indicare l’ammontare dei componenti negativi e/o positivi delle transazioni, in linea con le disposizioni del Dl 78/2010. Le nuove norme prevedono, infatti, l’esonero dalla sanzione se, nel corso dell’accesso, ispezione o verifica, o di altra attività istruttoria, il contribuente consegna all’Amministrazione finanziaria la documentazione indicata nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 settembre 2010 e necessaria per riscontrare la conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati.

 

I modelli e le relative istruzioni sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

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