L’agevolazione sul mutuo prima casa si allarga anche agli interessi maturati su un conto corrente accessorio aperto per rinegoziare il mutuo originario. La rinegoziazione, infatti, serve a dare ossigeno al contribuente in difficoltà a causa della crisi finanziaria, consentendogli di pagare una rata “immune” dai tassi d’interesse fluttuanti. Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 43/E diffusa oggi, che prende le mosse dalla richiesta dell’Associazione banche italiane (Abi), interessata a sapere se possono rientrare nella detrazione del 19 per cento anche gli interessi prodotti sul conto accessorio dopo aver rinegoziato il mutuo per acquistare, costruire o ristrutturare l’abitazione principale.
Contratto iniziale e rinegoziazione: due atti per la stessa causa - Il documento di prassi richiama il dettato della Convenzione tra Abi e Mef, secondo cui il contratto originario di mutuo e la sua rinegoziazione rispondono alla stessa causa: comprare, costruire o ristrutturare l’abitazione principale. Anche il conto accessorio, infatti, è garantito da ipoteca sull’immobile, così come quello per cui è prevista la detrazione. L’apertura del conto accessorio non comporta per il cliente un nuovo piano di ammortamento del mutuo originario e le rate continuano a essere addebitate con le vecchie scadenze e in base all’importo originario pattuito con la banca.
Cosa certifica la banca - Gli istituti di credito, nel compilare l’attestazione del pagamento degli interessi sul mutuo, devono certificare l’importo sia di quelli che risultano dal contratto originario sia di quelli derivanti dal conto accessorio.
Il testo della risoluzione è disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.