L’Agenzia attiva un nuovo canale per
dialogare con contribuenti e professionisti in tema di compensazioni Iva e risponde
ai quesiti degli operatori, con la circolare n. 16/E pubblicata oggi,
sciogliendo i dubbi e fornendo tutte le indicazioni per riparare a errori
e dimenticanze.
Come dialogare con l’Agenzia
I contribuenti e i professionisti
abilitati, dotati di posta elettronica certificata, possono scrivere a dc.sac.compensazioni.ivaf24@pce.agenziaentrate.it
per
ricevere assistenza sulle compensazioni Iva. In particolare, il canale è a
disposizione per chiedere chiarimenti sullo scarto di pagamenti telematici
eseguiti con compensazione di crediti Iva e segnalare l’avvenuta
regolarizzazione, tramite ravvedimento, di indebiti utilizzi in compensazione.
Le risposte delle Entrate
Recupero del pregresso ma con
regole attuali –
Se
dall’attività di liquidazione emerge un credito maggiore rispetto a quello
dichiarato e la dichiarazione relativa all’anno successivo è già stata
presentata, è necessario “rigenerare” il maggior credito prima di poterlo utilizzare
in compensazione. Se, per esempio, il maggior credito Iva è relativo al 2008,
il contribuente può presentare una dichiarazione Iva integrativa relativa
all’anno 2009 (se la dichiarazione relativa al 2010 non è stata ancora
presentata), oppure esporre il maggior credito nella dichiarazione Iva
relativa al 2010 (eventualmente correttiva di quella già inviata). In entrambi
i casi, i contribuenti dovranno compensare in base alle regole stabilite dal Dl
78 del 2009.
Dichiarazioni multiple – L’Agenzia
considera sempre valida e, quindi, sostitutiva della precedente, l’ultima
dichiarazione ricevuta. Pertanto, se il contribuente ha presentato più
dichiarazioni Iva, una autonoma a febbraio (con visto di conformità) e una
successiva, erroneamente allegata al modello Unico (senza visto), ha due
possibilità per compensare un credito superiore a 15 mila euro: annullare
l’invio di Unico, che ridà validità alla prima dichiarazione, e ripresentare
nuovamente la sola dichiarazione dei redditi, oppure presentare una terza
dichiarazione Iva in forma autonoma provvista di visto di conformità.
Il plafond segue l’anno di
maturazione – I
limiti di compensabilità si calcolano in relazione all’anno di maturazione del
credito e non all’anno solare di utilizzo in compensazione.
Il credito trimestrale va da sé –
Non
concorrono al raggiungimento dei limiti di compensabilità relativi al
credito annuale le eventuali compensazioni di crediti Iva relative ai primi tre
trimestri dello stesso anno.
Ok alle variazioni crediti se in
linea con il Dl 78/2009 – È possibile correggere l’anno di riferimento di un
credito Iva indicato nel modello F24, con conseguente spostamento del credito
al plafond dell’anno di riferimento, se vengono rispettati i presupposti di
disponibilità e spendibilità. In pratica, se nel modello F24 viene esposto per
sbaglio un credito in compensazione relativo all’anno 2009 e
successivamente si corregge l’errore attribuendo il credito al giusto anno di
riferimento, ovvero il 2010, scatta automaticamente l’aggiornamento dei
relativi plafond.
Il testo della circolare è disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it, all’interno della sezione “Provvedimenti, Circolari e Risoluzioni”.