La
mancata presentazione della garanzia, richiesta dall’Amministrazione
finanziaria per poter erogare il rimborso Iva, non influisce sui tempi che il Fisco
ha a disposizione per eseguire l’accertamento. Con la circolare n. 17/E di oggi
l’Agenzia chiarisce che la garanzia non rientra tra i documenti necessari per
verificare l’esistenza del credito e la spettanza del rimborso, la cui
ritardata presentazione allunga il periodo per effettuare i controlli. La
garanzia, infatti, è richiesta solo per salvaguardare gli interessi
dell’Erario in caso il contribuente abbia usufruito indebitamente
del rimborso Iva.
Dal
1 febbraio 2011 è possibile richiedere il rimborso dell’eccedenza del credito
Iva annuale solo con la presentazione della dichiarazione, compilando
l’apposito Quadro Vr. Il rimborso viene poi erogato con procedura semplificata,
dall’agente della riscossione, entro 60 giorni dall’invio della dichiarazione,
oppure per gli importi superiori a euro 516.456,90 (ovvero nel caso di
procedure concorsuali) dall’ufficio competente. In entrambe le procedure
l’Agenzia svolge una prima fase di controlli documentali, ai quali segue il riconoscimento
del rimborso. Per ottenere quest’ultimo è, comunque, necessario che il
contribuente presti garanzia. La mancata prestazione della garanzia, prevista
dall’art. 38-bis del Dpr n. 633 del 1972, non prolunga, tuttavia, il
termine di decadenza del potere di accertamento dell’amministrazione
finanziaria. Il rimborso sarà, quindi, erogato una volta esercitati o decaduti
i termini per il controllo. E’, comunque, possibile per il contribuente
rettificare la dichiarazione originariamente presentata al fine di modificare
la scelta operata.
La garanzia ha il solo compito di salvaguardare gli interessi dell’Erario in caso sia poi accertata, la non spettanza della somma originariamente rimborsata. Pertanto, a differenza dei documenti richiesti al contribuente per il controllo della regolarità formale, la sua mancanza non differisce i tempi dell’accertamento, ma soltanto quelli del rimborso. Inoltre, anche in assenza di garanzia, il contribuente ha la possibilità, entro i termini di presentazione della successiva dichiarazione, di optare per l’utilizzo del credito in detrazione o compensazione, presentando una dichiarazione integrativa.