Lunedì, 25 Novembre 2024

Indebite compensazioni: la sanzione è al 30% se rilevata in fase di liquidazione



Indebite compensazioni: la sanzione è al 30% se rilevata in fase di liquidazione

In fase di controllo automatizzato anche le indebite compensazioni scontano la sanzione amministrativa del 30 per cento, ed è su questa base che vanno calcolate le eventuali riduzioni in caso di versamento, entro 30 giorni, delle somme dovute. È questa una delle principali precisazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 18/E di oggi, con la quale si chiarisce, inoltre, che il controllo automatizzato pregiudica il ravvedimento soltanto per le specifiche violazioni da esso evidenziate, lasciando al contribuente la possibilità di mettersi in regola con il Fisco per tutte le altre.

 

Se il controllo è automatizzato la sanzione per l’indebita compensazione è al 30 per cento - In linea generale, l’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute viene punito con una sanzione che va dal 100% al 200% del valore dei crediti stessi (Dl 185 del 2008).

Quando però l’Agenzia verifica la correttezza delle compensazioni in una prima fase di controllo di tipo automatizzato, ossia soltanto sulla base della dichiarazione presentata dal contribuente, l’eventuale sanzione applicabile è pari al 30% di ogni importo non versato o versato in ritardo. Pertanto, questa sanzione rappresenta la base su cui calcolare le riduzioni  in caso di pagamento delle somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità e  in caso di ravvedimento operoso del contribuente.

 

La comunicazione di irregolarità non blocca il ravvedimento su tutti i fronti - I contribuenti hanno la possibilità di correggere eventuali errori avvalendosi del ravvedimento operoso. In questa ipotesi, il beneficio della riduzione delle sanzioni  è previsto a condizione che “la violazione non sia stata già individuata e comunicata al contribuente”. La circolare chiarisce che la ricezione della comunicazione di irregolarità non pregiudica il ravvedimento operoso su tutti i fronti ma  soltanto per le specifiche violazioni da esso evidenziate (come, per esempio, gli errori commessi nella determinazione degli imponibili e delle imposte), lasciando al contribuente la possibilità di mettersi in regola con il Fisco, a sanzioni ridotte, per tutte le altre (come, ad esempio, le violazioni che configurano l’infedeltà della dichiarazione), sempre a patto che non siano già in corso attività di controllo da parte dell’Agenzia.

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