In fase di controllo
automatizzato anche le indebite compensazioni scontano la sanzione amministrativa
del 30 per cento, ed è su questa base che vanno calcolate le eventuali
riduzioni in caso di versamento, entro 30 giorni, delle somme dovute. È questa
una delle principali precisazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con la
circolare 18/E di oggi, con la quale si chiarisce, inoltre, che il controllo
automatizzato pregiudica il ravvedimento soltanto per le specifiche violazioni
da esso evidenziate, lasciando al contribuente la possibilità di mettersi in
regola con il Fisco per tutte le altre.
Se il controllo è
automatizzato la sanzione per l’indebita compensazione è al 30 per cento - In
linea generale, l’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il
pagamento delle somme dovute viene punito con una sanzione che va dal 100% al
200% del valore dei crediti stessi (Dl 185 del 2008).
Quando però l’Agenzia verifica la
correttezza delle compensazioni in una prima fase di controllo di tipo
automatizzato, ossia soltanto sulla base della dichiarazione presentata dal
contribuente, l’eventuale sanzione applicabile è pari al 30% di ogni importo
non versato o versato in ritardo. Pertanto, questa sanzione rappresenta la base
su cui calcolare le riduzioni in caso di pagamento delle somme dovute
entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità e
in caso di ravvedimento operoso del contribuente.
La comunicazione di
irregolarità non blocca il ravvedimento su tutti i fronti - I contribuenti
hanno la possibilità di correggere eventuali errori avvalendosi del
ravvedimento operoso. In questa ipotesi, il beneficio della riduzione delle
sanzioni è previsto a condizione che “la violazione non sia stata già
individuata e comunicata al contribuente”. La circolare chiarisce che la
ricezione della comunicazione di irregolarità non pregiudica il ravvedimento
operoso su tutti i fronti ma soltanto per le specifiche violazioni da
esso evidenziate (come, per esempio, gli errori commessi nella determinazione
degli imponibili e delle imposte),
lasciando al contribuente la possibilità di mettersi in regola con il Fisco, a
sanzioni ridotte, per tutte le altre (come,
ad esempio, le violazioni che configurano l’infedeltà della dichiarazione),
sempre a patto che non siano già in corso attività di controllo da parte
dell’Agenzia.