Il datore di lavoro, che dal 14 maggio 2011 effettua
assunzioni a tempo indeterminato – anche part time – nei dodici mesi seguenti
l’entrata in vigore del decreto, ha diritto ad un credito
d’imposta, diversamente stabilito in relazione alla tipologia di
lavoratore assunto, pari al 50% dei
costi salariali sostenuti. Tali costi comprendono la retribuzione
lorda e i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori.
Le assunzioni devono realizzare un incremento dell’occupazione in
azienda, al netto delle diminuzioni avute in società controllate o collegate,
rispetto al numero dei lavoratori con contratto indeterminato mediamente
occupati nei dodici precedenti. La verifica per la spettanza dell’incentivo è
su base mensile.
Il credito d’imposta spetta solo se le assunzioni
riguardano lavoratori definiti svantaggiati
e molto svantaggiati. Nel primo caso l’agevolazione spetta per 12 mesi, nel
secondo per 24 mesi.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione
in F24, entro tre anni dalla data di assunzione.
Il decreto prevede l’utilizzo congiunto di risorse
nazionali e del Fondo Sociale Europeo e del Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale. Si è in attesa di decreto ministeriale per la parte regolamentare e
di circolari dell’Agenzia delle Entrate per la istituzione del codice tributo e
le modalità attuative. Sino ad allora il credito d’imposta non può essere
utilizzato.
Sin d’ora, con il rispetto delle condizioni previste
dal Decreto, è già possibile effettuare assunzioni con tale agevolazione.
A disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.
Pierpaulo Zecca