Venerdì, 22 Novembre 2024

Deducibilità degli interessi passivi, i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate



Deducibilità degli interessi passivi, i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Deducibilità degli interessi passivi correlata all’ammontare degli interessi attivi maturati nel periodo d’imposta e al risultato operativo lordo (Rol) dell’impresa. Possibilità di riportare senza limiti di tempo agli esercizi successivi sia gli interessi passivi che il Rol. Deduzione forfetaria per banche, imprese di assicurazioni e altri operatori finanziari.

Con la circolare n. 19/E di oggi, l’Agenzia delle Entrate fa il punto sulle modifiche apportate dalla Finanziaria 2008 e dalla manovra d’estate alla disciplina della deducibilità degli interessi passivi dal reddito d’impresa.

In particolare, con riferimento ai soggetti Ires, la Finanziaria 2008 ha introdotto una nuova disciplina di deducibilità degli interessi passivi legata all’ammontare degli interessi attivi maturati nel corso del periodo d’imposta e al risultato operativo lordo della gestione caratteristica. La manovra d’estate ha invece stabilito che gli interessi passivi sostenuti da banche, imprese di assicurazioni e altri operatori finanziari sono deducibili in maniera forfetaria, nei limiti del 96% del loro ammontare, senza che assumano, dunque, rilevanza né l’ammontare degli interessi attivi né il Rol.

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