Quartetto di codici a debutto per
le imprese in fase di start up. Con la risoluzione 63/E diffusa oggi, l’Agenzia
battezza quattro nuovi codici tributo per versare con F24 l’imposta
rideterminata ai fini dell’Irpef, delle relative addizionali e dell’Ires, sulle
plusvalenze non reinvestite in seguito alla cessione di partecipazioni
qualificate. A partire dall’anno d’imposta 2010, infatti, termina il regime
speciale di esenzione introdotto dalla manovra d’estate 2008 per le plusvalenze
che derivano dalla cessione di partecipazioni qualificate e non, nel caso non
risultino rispettate le condizioni stabilite dalla norma.
In particolare, sono riprese a
tassazione le plusvalenze realizzate nell’anno d’imposta 2008 non reinvestite
entro due anni, da riportare in Unico 2011 per Persone fisiche ed Enti
non commerciali.
I nuovi codici istituiti sono i
seguenti :
CODICE |
DENOMINAZIONE |
1128 |
Imposta rideterminata ai fini
Irpef a seguito della plusvalenza non reinvestita derivante dalla cessione di
partecipazione qualificata – Art. 68, c. 6-bis, del Tuir |
1132 |
Imposta rideterminata ai fini
Ires a seguito della plusvalenza non reinvestita derivante dalla cessione di
partecipazione qualificata – Art. 68, c. 6-bis, del Tuir |
3872 |
Addizionale comunale all’Irpef
rideterminata a seguito della plusvalenza non reinvestita derivante dalla
cessione di partecipazione qualificata – Art. 68, c. 6-bis, del Tuir |
3880 |
Addizionale regionale all’Irpef
rideterminata a seguito della plusvalenza non reinvestita derivante dalla
cessione di partecipazione qualificata – Art. 68, c. 6-bis, del Tuir |
I versamenti eseguiti con
questi codici devono essere effettuati in un’unica soluzione. Infine, si
ricorda che per le partecipazioni non qualificate il versamento è eseguito utilizzando
il codice tributo “1100”.
Il testo della risoluzione è disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.