Lunedì, 25 Novembre 2024

Poker di codici tributo per le “start up”



Poker di codici tributo per le “start up”

Quartetto di codici a debutto per le imprese in fase di start up. Con la risoluzione 63/E diffusa oggi, l’Agenzia battezza quattro nuovi codici tributo per versare con F24 l’imposta rideterminata ai fini dell’Irpef, delle relative addizionali e dell’Ires, sulle plusvalenze non reinvestite in seguito alla cessione di partecipazioni qualificate. A partire dall’anno d’imposta 2010, infatti, termina il regime speciale di esenzione introdotto dalla manovra d’estate 2008 per le plusvalenze che derivano dalla cessione di partecipazioni qualificate e non, nel caso non risultino rispettate le condizioni stabilite dalla norma.

 

In particolare, sono riprese a tassazione le plusvalenze realizzate nell’anno d’imposta 2008 non reinvestite entro due anni, da riportare in Unico 2011 per Persone fisiche  ed Enti non commerciali.

 

I nuovi codici istituiti sono i seguenti :

 

CODICE

DENOMINAZIONE

1128

Imposta rideterminata ai fini Irpef a seguito della plusvalenza non reinvestita derivante dalla cessione di partecipazione qualificata – Art. 68, c. 6-bis, del Tuir

1132

Imposta rideterminata ai fini Ires a seguito della plusvalenza non reinvestita derivante dalla cessione di partecipazione qualificata – Art. 68, c. 6-bis, del Tuir

3872

Addizionale comunale all’Irpef rideterminata a seguito della plusvalenza non reinvestita derivante dalla cessione di partecipazione qualificata – Art. 68, c. 6-bis, del Tuir

3880

Addizionale regionale all’Irpef rideterminata a seguito della  plusvalenza non reinvestita derivante dalla cessione di partecipazione qualificata – Art. 68, c. 6-bis, del Tuir

 

I versamenti  eseguiti con questi codici  devono essere effettuati in un’unica soluzione. Infine, si ricorda che per le partecipazioni non qualificate il versamento è eseguito utilizzando il codice tributo  “1100”.     

 

Il testo della risoluzione è disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

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