Quando cambia il luogo di
conservazione delle scritture contabili spetta al contribuente il compito di
comunicarlo al Fisco, e non al depositario con cui cessa il rapporto.
Quest’ultimo, a sua volta, potrà chiedere prova al contribuente di aver
segnalato questa variazione alle Entrate. E’ quanto chiarisce l’Agenzia con la
risoluzione 65/E diffusa il 14 giugno u.s., che prende le mosse da alcune richieste di
chiarimenti sui comportamenti che contribuenti e depositari devono adottare in
caso di variazione del luogo in cui sono conservate le scritture contabili.
L’intermediario può
vigilare - In particolare, il documento di prassi si sofferma sull’attività
del depositario delle scritture, che, pur non essendo tenuto a comunicare
all’Agenzia il cambio del posto in cui sono tenute le scritture, può comunque
verificare che il contribuente abbia presentato alle Entrate la dichiarazione di
variazione dati. Nell’ipotesi in cui non riceva conferma, può anche comunicare
all’Ufficio territorialmente competente la chiusura del rapporto di deposito,
allegando copia del verbale di consegna delle scritture. Resta fermo che il
depositario può comunque occuparsi per il contribuente di presentare la
dichiarazione come persona delegata o, in presenza di determinati requisiti,
come incaricato alla trasmissione telematica.
Il contribuente deve
dichiarare - Il documento di prassi ricorda che il contribuente ha 30
giorni di tempo per comunicare all’Agenzia la variazione dei dati contenuti
nella dichiarazione di inizio attività e, in questo caso, quelli sul cambio di
posto in cui sono conservate le scritture contabili. I modelli da utilizzare
per dichiarare la variazione dei dati sono l’AA7/10 per le persone fisiche e
l’AA9/10 per le imprese individuali e gli autonomi. Più precisamente, i
contribuenti tenuti all’iscrizione nel Registro delle imprese o alla
denuncia alla Rea (repertorio delle notizie economiche e amministrative)
trasmettono questi stessi modelli tramite la Comunicazione Unica, senza dover
pagare né il bollo né i diritti di segreteria. Gli altri, invece, presentano
questi modelli presso un qualsiasi Ufficio direttamente o tramite persona delegata,
per posta via raccomandata oppure telematicamente.
Il testo completo della risoluzione è disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate - www.agenziaentrate.gov.it - all’interno della sezione “Provvedimenti, Circolari e Risoluzioni”.