Lunedì, 25 Novembre 2024

Lavori usuranti, nuovi obblighi di comunicazione



Lavori usuranti, nuovi obblighi di comunicazione

Il decreto legislativo sui lavori usuranti, Decreto Legislativo n. 67/2011, che contempla la possibilità di beneficiare di un accesso anticipato al pensionamento per gli “addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti”, stabilisce l’obbligo per i datori di lavoro di dare comunicazione telematica delle  suddette lavorazioni usuranti tassativamente elencate nel decreto.
In particolare, nel caso dei processi produttivi in serie caratterizzati dalla “linea catena” (ovvero le lavorazioni indicate all’art. 1, co. 1, lett. c) ed esplicitate nell’Allegato 1, i datori di lavoro devono compilare il modello
modello LAV-US, disponibile online sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro dal 21 giugno 2011, affinchè attraverso questo sistema tali modelli compilati possano poi essere a disposizione delle Direzioni provinciali del lavoro e degli Istituti previdenziali competenti.

Per procedere all’invio occorre allegare la copia in formato .pdf del documento di identità del soggetto che effettua la comunicazione (datore di lavoro o soggetto abilitato che agisce in nome e per conto del datore di lavoro). Presto sarà disponibile la funzione di accreditamento, preliminare all’invio della comunicazione.

E’ necessario trasmettere la comunicazione del modello entro il 31 luglio 2011 e, in seguito, come indicato nella
circolare n. 15 del 2011, entro 30 giorni dall’inizio delle attività indicate nel decreto.

E’ obbligatorio anche comunicare lo svolgimento di lavoro notturno (ovvero le lavorazioni indicate nel dettaglio all’art. 1, co. 1, lett. b) del decreto) e, a tal proposito a partire dal 20 luglio 2011, sempre sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro, sarà disponibile il modello LAV-NOT.

Le comunicazioni per i lavoratori che hanno svolto lavoro notturno nel corso del 2010 dovranno essere trasmesse entro il 30 settembre 2011. Ci sarà invece tempo fino al 31 marzo 2012 per le comunicazioni che riguardano il lavoro svolto nell’anno 2011. La mancata comunicazione è punita con una sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro.

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