I sanitari che svolgono l'attività di medico competente in qualità di dipendenti o collaboratori di una struttura esterna pubblica o privata convenzionata con l’imprenditore, liberi professionisti e dipendenti del datore di lavoro, sono tenuti a comunicare il possesso dei titoli e requisiti abilitanti per lo svolgimento di tale attività (Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008) al Ministero della Salute, il quale provvede all’aggiornamento annuale effettuando verifiche anche a campione, dei requisiti e dei titoli autocertificati.
L'elenco Nazionale dei medici competenti è tenuto presso l'Ufficio II della Direzione Generale della prevenzione sanitaria in base al Decreto Dirigenziale 4 marzo 2009 (G.U. serie generale n.146 del 26 giugno 2009).
In base alle modifiche all'art. 38 del suddetto D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, introdotte dal D. lgs. n. 106 del 3 agosto 2009, per i sanitari appartenenti alle Forze Armate (Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza) è previsto il possesso del requisito dello svolgimento dell'attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni per svolgere nell’ambito istituzionale le funzioni di medico competente.
I medici in possesso dei titoli di specializzazione in Igiene e medicina preventiva o in Medicina legale, che possiedono il requisito di aver svolto le attività di medico competente per almeno un anno dei tre anni anteriori all'entrata in vigore del D. Lgs. 81/2008, ai fini dello svolgimento di tale attività, devono seguire, secondo quanto stabilito dal decreto 15 novembre 2010, un corso-master della durata di almeno un anno, abilitante per lo svolgimento delle funzioni di Medico competente.