Lunedì, 25 Novembre 2024

La sicurezza per le organizzazioni di volontariato: disposizioni in attuazione dell'art. 3, co. 3-bis, del D. Lgs. n. 81/08


Cosa cambia per le associazioni di Volontariato di Protezione Civile, della Croce Rossa Italiana, del


La sicurezza per le organizzazioni di volontariato: disposizioni in attuazione dell'art. 3, co. 3-bis, del D. Lgs. n. 81/08

Con l’entrata in vigore del D. Lgs. 81/08 – Testo Unico sulla salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, entrato pienamente in vigore dal 16 maggio 2009, è stato fatto un grande balzo in avanti relativamente al riconoscimento delle attività svolte dalle associazioni di volontariato, i cui volontari venivano equiparati a lavoratori, per quel che riguarda le misure di tutela da adottare.Nonostante il decreto contenesse numerosi errori e articoli poco chiari, era abbastanza evidente l’intenzione del legislatore di equiparare tutte le forme di lavoro organizzato e strutturato, siano esse autonome, volontarie e non, alle normali attività imprenditoriali, che utilizzano lavoratori per produrre un bene o un servizio. Tale innovazione legislativa, se da un lato può rappresentare un onere per coloro che svolgono il proprio operato a titolo gratuito (associazioni di volontariato), dall’altro rappresenta una nuova concezione di vedere il mondo del volontariato come una vera e propria impresa facente parte a tutti gli effetti del tessuto produttivo nazionale, e come essere soggetta anch’essa alle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che possono interessare la sicurezza e la salute dei lavoratori.Il sedici agosto del 2009 è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale il D. Lgs. n. 106/09 recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela per i datori di lavoro e una semplificazione delle procedure operative da adottare per l’adeguamento delle aziende, il decreto contiene anche migliori indicazioni e chiarimenti sull’argomento delle Associazioni di volontariato. In particolare, il decreto fa distinzione tra due tipologie di volontariato:

  • TIPO 1: i volontari di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266, e volontari che effettuano servizio civile;
  • TIPO 2: organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei Vigili del Fuoco; rientrano in tale tipologia anche le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.

TIPO 1: i volontari di cui legge 1° agosto 1991, n. 266, e volontari che effettuano servizi civile

Tale tipologia, come indicato all’art. 3 comma 12-bis, rientra nel campo di applicazione del decreto, con particolari semplificazioni per quel che riguarda gli adempimenti, che sono riportati all’art. 21. “ove il volontariato svolga la propria prestazione nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al volontario dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili ad eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del volontario e altre attività che si svolgano nell’ambito della medesima organizzazione.”;

TIPO 2: Organizzazioni di volontariato della protezione civile…

Tale tipologia rientra nella definizione di cui all’art. 2 comma 1 lett. a), e quindi la figura del volontariato viene esplicitamente equiparata a “lavoratore”. All’art.3 comma 3-bis invece viene inserita esplicitamente l’attività svolta nel campo di applicazione del Decreto, in cui viene anche specificato che le disposizioni del decreto devono essere applicate tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività, meglio individuate con il provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell’11 luglio scorso.

Come spiega in una nota il Dipartimento della Protezione Civile, il testo del decreto (datato 13 aprile 2011) è stato elaborato dal Dipartimento stesso e dai Ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali, della Salute e dell’Interno, alla luce delle richieste formulate dalle Regioni e dalle Province Autonome, dalla Croce Rossa Italiana, dal Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico e dai rappresentanti delle organizzazioni di volontariato di protezione civile riunite nella Consulta Nazionale costituita presso il Dipartimento della Protezione Civile nel 2008. Come previsto dalla legge, il provvedimento tiene conto delle particolari esigenze di servizio che caratterizzano l’intervento dei volontari di protezione civile, e contiene inoltre delle disposizioni operative finalizzate ad assicurare il più alto livello di sicurezza per tutti gli operatori volontari.

"L’entrata in vigore di questo provvedimento costituisce una tappa molto importante del cammino di crescita del mondo del volontariato di protezione civile" ha dichiarato il Capo del Dipartimento Franco Gabrielli, sottolineando quanto sia significativo che avvenga proprio nell’anno dedicato al volontariato.

"Il provvedimento fornisce una cornice generale di sicurezza nella quale tutti i volontari di protezione civile potranno riconoscersi, compatibile con le particolari modalità di svolgimento delle attività di volontariato in questo particolare e fondamentale settore" - ha aggiunto Gabrielli - "La sfida che ci attende ora è quella di saper investire le migliori energie nella formazione alla sicurezza, che costituisce il vero presupposto per un'efficienza operativa pienamente consapevole".

Nel decreto è stabilito, dunque, che il volontario di protezione civile aderente alle organizzazioni è equiparato al lavoratore esclusivamente per le attività previste “nell’ambito degli scenari di rischio di protezione civile individuati dalle autorità competenti, e sulla base dei compiti da lui svolti” e che come ogni lavoratore deve ricevere formazione, informazione e addestramento e deve essere “dotato di attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei per lo specifico impiego e che sia adeguatamente formato e addestrato al loro uso conformemente alle indicazioni specificate dal fabbricante”.

Il provvedimento entrerà in vigore sei mesi dopo la pubblicazione, quindi l’8 gennaio 2012, e nel frattempo sarà corredato da disposizioni relative, in particolare, alle modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria. (AiFOS)

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