Diminuiscono le possibilità di incontro tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro: l’art. 11 della manovra estiva 2011-bis (D. L. 13 agosto 2011 n. 138, recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”) ha introdotto rilevanti novità in merito alla possibilità dell'instaurazione rapporti di tirocini formativi.
In base a quello che è definito un provvedimento a supporto della stabilità dell'economia del Paese, i suddetti percorsi formativi sono innanzitutto ristretti per i soggetti formatori che li possono attuare se in possesso dei specifici requisiti, previsti dalla normativa regionale.
Inoltre, possono usufruire di questa opportunità solo i neo-diplomati ed i neo-laureati; entro e non oltre i 12 mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio.
Il tirocinio in ogni caso non può avere una durata superiore ai 6 mesi, in cui vanno incluse anche le eventuali proroghe.
I suddetti limiti previsti dall’art. 11 del Decreto non si applicano nei confronti delle categorie di:
• disabili;
• invalidi fisici, psichici e sensoriali;
• soggetti in trattamento psichiatrico;
• tossicodipendenti;
•alcolisti;
•condannati ammessi a misure alternative di detenzione.
Il paradosso della norma è l'esclusione che attua per il laureato che non ha avuto la fortuna di trovare lavoro entro i primi dodici mesi circa la possibilità di un suo incontro formativo con la realtà del mondo del lavoro.
Francesca Maggiulli