Lunedì, 25 Novembre 2024

Dal 7 ottobre entra in vigore il nuovo DPR del 1 agosto 2011



Dal 7 ottobre entra in vigore il nuovo DPR del 1 agosto 2011
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale  del 22 settembre u.s. il Decreto del Presidente della Repubblica del 1 agosto 2011 n. 151 riguardante lo Schema di regolamento per la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi.
Il nuovo regolamento ,nell'ottica dello snellimento dell'attività amministrativa, individua le attività soggette alla disciplina della prevenzione incendi ed opera una sostanziale semplificazione relativamente agli adempimenti da parte dei soggetti interessati.
E' stato rivisto l'elenco delle attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi, che ore sono correlate a tre categorie, A, B e C, individuate in ragione della gravità del rischio piuttosto che della dimensione o, comunque, del grado di complessità dell'attività stessa.
 
Il provvedimento indica per ciascuna categoria, procedimenti differenziati, più semplici rispetto a quelli che vi sono stati finora, con riguardo alle attività ricondotte alle categorie A e B.
 
Attraverso la individuazione di distinte categorie, A, B e C, sono stati modulati gli adempimenti procedurali e, in particolare:
  • nella categoria A sono riportate quelle attività dotate di 'regola tecnica' di riferimento e contraddistinte da un limitato livello di complessità, legato alla consistenza dell'attività, all'affollamento ed ai quantitativi di materiale presente;
  • nella categoria B sono presenti le attività che sono previste in A, quanto a tipologia, ma che sono caratterizzate da un maggiore livello di complessità, nonché le attività sprovviste di una specifica regolamentazione tecnica di riferimento, ma comunque con un livello di complessità inferiore al parametro assunto per la categoria 'superiore';
  • nella categoria C sono state inserite le attività con alto livello di complessità, indipendentemente dalla presenza o meno della 'regola tecnica'.
Secondo quanto disposto dal nuovo quadro normativo generale, sono state quindi ag­giornate e riadattate le modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi, per  la valutazione dei progetti, per i controlli di prevenzione incendi, per il rinnovo periodico di conformità antincendio, e quant'altro attraverso lo Sportello Unico per le attività produttive e attraverso il Comando Provinciale VV.F. competente per territorio.
 
Francesca Maggiulli
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