Novità su lavoro femminile e apprendistato dalla Legge n.183 del 12 novembre 2011 sono state introdotte dalla Legge n.183 del 12 novembre 2011 (la cosiddetta Legge di stabilità 2012), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre u.s., che introduce importanti novità e chiarimenti su alcuni istituti lavorativi nelle misure, indicate all’art. 22 .
In particolare si parla del nuovo contratto di
apprendistato, del contratto di inserimento con particolare riferimento
all'inserimento delle donne, il contratto part-time ed il telelavoro.
Per quanto riguarda l’apprendistato, al fine di promuovere l’occupazione
giovanile, la legge prevede per le imprese con un
numero di lavoratori pari o inferiore a 9 una decontribuzione totale
(contributi previdenziali ed assistenziali Inps ed Inail) per 3 anni per
tutti i contratti di apprendistato stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2012 e
fino al 31 dicembre 2013.
Il ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, a partire dall’anno 2012, destinerà annualmente alle attività di
formazione nell’esercizio dell’apprendistato, con emanazione di un proprio decreto, i fondi
fino ad un tetto massimo di 200 milioni di euro, di cui il 50% destinato alla tipologia di apprendistato professionalizzante o contratto
di mestiere.
Incentivi all’occupazione femminile sono previsti con il contratto di inserimento, con particolare
riferimento ai contratti stipulati in favore delle donne che risiedono nelle
aree dove il tasso di occupazione femminile è inferiore a quello maschile. L’incentivo è
rivolto alle donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito
da almeno 6 mesi.
La Legge di stabilità, al fine di migliorare la conciliazione dei
tempi di vita e di lavoro, in ultimo introduce alcune misure atte
all’incentivazione del part-time e del telelavoro, rivolte
soprattutto a donne, disabili e lavoratori in mobilità.
Francesca Maggiulli