A seguito della pubblicazione sulla G.U. n. 288 del 12/12/2011 del comunicato relativo alla riassegnazione dei contributi alle associazioni di volontariato - ai sensi dell’art. 96 della Legge 342/2000 e D.M. 388/2001 - per le annualità 2000-2001-2002-2003, in ottemperanza alle sentenze del T.A.R. Lazio e Consiglio di Stato passate in giudicato, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali rende note le modalità del procedimento di riassegnazione dei suddetti importi. Nel citato avviso, in particolare, si precisa che gli aventi diritto possono presentare - entro e non oltre il 26 gennaio 2012 apposite istanze, distinte per le diverse annualità, redatte sul modello Allegato 1.
Possono presentare la domanda per la concessione del contributo i
seguenti soggetti:
a) le associazioni di volontariato,
costituite in forma di associazione o nelle forme previste dall'art. 3 della
L. 11.08.1991 n. 266, iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della
medesima legge;
b) le organizzazioni non lucrative di utilità
sociale (ONLUS) in possesso dei requisiti di cui all' art.10 del
D. Lgs. n.460/1997, iscritte all'anagrafe unica delle ONLUS di cui
all'art. 11 del medesimo decreto legislativo.
Le domande
devono essere compilate utilizzando l'apposito formulario predisposto annualmente e aggiornato nel mese di novembre dalla Divisione III Volontariato, ponendo particolare attenzione alla documentazione da allegare e seguendo le istruzioni di compilazione in esso dettagliatamente indicate.
Devono essere inviate al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali entro il 31 dicembre di ogni anno (fa
fede il timbro postale d’invio) e devono riguardare acquisti effettuati dal 1
gennaio al 31 dicembre dell’anno di riferimento.