Lunedì, 25 Novembre 2024

Disoccupazione con requisiti ridotti, indennità senza DL 86/88 bis


Un po’ di chiarezza negli adempimenti amministrativi nei confronti degli enti, che altrimenti rischiano di creare preoccupazioni inopportune nei confronti delle categorie più deboli, i lavoratori, o più precisamente i disoccupati: il mod. DL 86/88 bis è stato abrogato e non è più necessario ai fini del riconoscimento della disoccupazione a requisiti ridotti.

Disoccupazione con requisiti ridotti, indennità senza DL 86/88 bis
Un po’ di chiarezza negli adempimenti amministrativi nei confronti degli enti, che altrimenti rischiano di creare preoccupazioni inopportune nei confronti delle categorie più deboli, i lavoratori, o più precisamente i disoccupati: il mod. DL 86/88 bis è stato abrogato e non è più necessario ai fini del riconoscimento della disoccupazione a requisiti ridotti.

E’ una delle novità che fa seguito alla semplificazione introdotta dall’Uniemens. Il nuovo sistema di inoltro delle denunce mensili è subentrato già dallo scorso anno 2011 unificando i precedenti flussi Emens e DM10, e la stessa Circolare Inps n 13 del 28.01.2011 lo definisce come lo “strumento unico di comunicazione dei dati relativi alle vicende che interessano i rapporti di lavoro subordinato”, e le sue finalità e conseguenze sono meglio indicate nel Messaggio Inps n. 78 del 3.01.2011 “L'integrazione nel flusso Uniemens del calendario giornaliero, consentirà, per le prestazioni di DSRR `i` in competenza 2011, la semplificazione delle operazioni di liquidazione con il prelievo automatizzato dei dati dagli archivi in possesso dell'Istituto, evitando di gravare azienda e lavoratore dell'obbligo di produrre il modello D.L. 86/88 bis con i dati relativi al rapporto di lavoro” .

La disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti è l’indennità riconosciuta dall’Inps ai lavoratori che non raggiungono i 52 contributi settimanali negli ultimi 24 mesi necessari per maturare i requisiti per il riconoscimento della disoccupazione ordinaria ma che comunque hanno lavorato nell’anno solare antecedente alla domanda almeno 78 giornate, comprese le festività e le giornate di assenza indennizzate (malattia, maternità, ecc.) e sono iscritti all’INPS da almeno 24 mesi (il lavoratore deve aver lavorato almeno un giorno prima del biennio precedente a quello di domanda, per l’INPS anche un solo giorno lavorativo equivale ad 1 settimana di contribuzione).

L’importo dell’indennità è pari al 35% della retribuzione media giornaliera per i primi 120 giorni e al 40% per i giorni successivi, nei limiti di un importo massimo mensile lordo di 858,58 €, elevato a 1.031,93 € per i lavoratori che hanno una retribuzione lorda mensile superiore a 1.857,48 €. L’indennità spetta per un numero di giornate pari a quelle effettivamente lavorate nell’anno precedente e per un massimo di 180 giornate.

L’indennità può essere riscossa allo sportello di un qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale con bonifico sul proprio conto corrente bancario o postale.

Francesca Maggiulli

 



`i` DSRR= acronimo di Disoccupazione Requisiti Ridotti

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