Lunedì, 25 Novembre 2024

ModelloOT24, entro il 29 febbraio la domanda per la riduzione del tasso Inail



ModelloOT24, entro il 29 febbraio la domanda per la riduzione del tasso Inail

Si avvicinano i termini di scadenza per presentare le domande di riduzione del premio assicurativo: entro il 29 febbraio le aziende, operative da almeno un biennio, che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. devono presentare o spedire all’INAIL una domanda su apposito modello predisposto dall’ente assicurativo.

Lo sconto, denominato 'oscillazione per prevenzione', riduce il tasso di premio applicabile all’azienda, determinando un risparmio sul premio dovuto all’INAIL.

In base al D.M. 3 dicembre 2010, che ha riscritto il testo dell'art. 24 del D.M. 12.12.2000, la riduzione di tasso è riconosciuta in misura fissa, in relazione al numero dei lavoratori-anno del periodo, come segue:

N. lavoratori IN AZIENDA

riduzione INAIL

fino a 10

30%

da 11 a 50

23%

da 51 a 100

18%

da 101 a 200

15%

da 201 a 500

12%

oltre 500

7%

Possono beneficiarne  su domanda, tutte le aziende in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva ed assicurativa ed in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro (pre-requisiti).
In aggiunta, è necessario che l’azienda abbia effettuato, nell’anno precedente a quello in cui chiede la riduzione, interventi di miglioramento nel campo della prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro.

L’INAIL, entro i 120 giorni successivi al ricevimento della domanda, comunica all’azienda, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, il provvedimento adottato adeguatamente motivato. E' stato predisposto un elenco contenente la documentazione che l'Istituto ritiene utile a dimostrare l'effettuazione degli interventi di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro riportati nel modello OT24.Tale documentazione viene di norma richiesta, in fase di verifica, alle aziende che presentano l'istanza di riduzione.

La riduzione riconosciuta dall'INAIL opera solo per l'anno nel quale è stata presentata la domanda ed è applicata dall’azienda stessa, in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno. La richiesta di riduzione per l’anno 2011 può essere presentata da un’azienda che abbia iniziato la propria attività entro il 1° gennaio 2009. Gli interventi di miglioramento devono essere stati effettuati nell’anno 2010. La riduzione riconosciuta opera sul tasso di premio del 2011 ed è applicata dall’azienda in sede di regolazione del premio 2011 (autoliquidazione 2012).

Per regolarità in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, il requisito è realizzato qualora siano osservate tutte le disposizioni obbligatorie con riferimento alla situazione presente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente quello cui si riferisce la domanda.

L'oscillazione per prevenzione (art. 24 M.A.T.), inoltre, rientra tra i "benefici normativi e contributivi" previsti dal D.M. 24 Ottobre 2007 e pertanto, per fruire della riduzione, è necessario che, al momento della concessione del beneficio, i requisiti richiesti al datore di lavoro sono:

  • applicazione integrale della parte economica e normativa degli accordi e dei contratti collettivi nazionali e regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché degli altri obblighi di legge;
  • inesistenza, tanto a carico del datore di lavoro quanto del dirigente responsabile, di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni, in materia di tutela delle condizioni di lavoro, di cui all'allegato A del Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 o il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato per ciascun illecito (cd. "cause ostative");
  • il possesso della regolarità contributiva nei confronti di INAIL e INPS e, per il settore edile, anche delle Casse Edili.

FRANCESCA MAGGIULLI
Consulente del Lavoro
Direttore Centro Formazione AiFOS ZEMA


 

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