L’armonizzazione delle condizioni di concorrenza fra diversi modi di trasporto terrestre, su strada in primis, ai fini del miglioramento delle condizioni di lavoro e della sicurezza stradale, è attuata con il Regolamento CE 561 del 2006, recepito in Italia con il D. Lgs. 144/2008 .
Lo strumento operativo attraverso cui vengono attuati i controlli è il Modulo di controllo per l’assenza dei conducenti la cui compilazione è obbligatoria a tutte le imprese che effettuano trasporti su strada di merci per un carico superiore a 3,5 tonnellate e la conduzione di oltre 9 persone, conducente compreso.
Il documento, così come chiarito dalle Istruzioni ministeriali del 20 gennaio 2010, deve essere redatto in formato elettronico e stampabile.
Le imprese responsabili dei conducenti conservano per un anno i verbali loro rilasciati dagli organismi di controllo, i protocolli dei risultati e altri dati pertinenti relativi ai controlli effettuati.
Il Modulo di controllo deve essere conservato dall'impresa di trasporto per un anno dalla scadenza del periodo cui si riferisce.
L’impresa che non conserva il modulo per il periodo di tempo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma che varia da euro 143,00 a euro 570,00.
Alla stessa sanzione è soggetto il conducente che non ha con sé, ovvero che tiene in modo incompleto o alterato, il modulo che deve esibire ad ogni eventuale richiesta degli organi di controllo, nei tempi riferiti dal Regolamento CEE n. 3821/1985 nell'art. 15 paragrafo 7, ovvero delle ultime tre settimane precedenti al controllo.
Riguardo il dubbio avanzato dall’Istanza d’interpello dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro n. 27 del 2009 riguardo l’applicabilità delle succitate disposizioni normative nei casi di dipendenti di imprese di trasporto che svolgano attività differenti nell’arco della stessa giornata o della stessa settimana, la risposta della Direzione Generale per l’attività ispettiva del Ministero del Lavoro chiarisce che si deve intendere per lavoratore mobile quanto definito dal D. Lgs. n. 234/2007 in base cui trattasi di “un lavoratore facente parte del personale che effettua spostamenti, compresi gli apprendisti, che è al servizio di una impresa che effettua autotrasporto di merci e di persone per conto proprio e di terzi”.
Le esclusioni sono quelle espressamente indicate nel Regolamento CE n. 561/2006:
a) veicoli adibiti al trasporto di passeggeri in servizio regolare di linea, il cui percorso non supera i 50 chilometri;
b) veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 40 chilometri orari;
c) veicoli di proprietà delle forze armate, della protezione civile, dei vigili del fuoco e delle forze responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico o da questi noleggiati senza conducente, nel caso in cui il trasporto venga effettuato nell'ambito delle funzioni proprie di questi servizi e sotto la loro responsabilità;
d) veicoli, compresi quelli usati per operazioni di trasporto non commerciale di aiuto umanitario, utilizzati in situazioni di emergenza o in operazioni di salvataggio;
e) veicoli speciali adibiti ad usi medici;
f) carri attrezzi specializzati che operano entro un raggio di 100 km dalla propria base operativa;
g) veicoli sottoposti a prove su strada a fini di miglioramento tecnico, riparazione o manutenzione, e veicoli nuovi o trasformati non ancora messi in circolazione;
h) veicoli o combinazioni di veicoli, di massa massima ammissibile non superiore a 7,5 tonnellate, adibiti al trasporto non commerciale di merci;
i) veicoli commerciali che rientrano nella categoria dei veicoli storici a norma della legislazione dello Stato membro nel quale circolano e sono utilizzati per il trasporto non commerciale di passeggeri o di merci.
A chiusura di quanto sopra esposto è il riferimento ultimo, non certo in ordine di importanza, della sussistenza dell'obbligo del Modulo per le assenze dei conducenti per gli stessi veicoli per i quali vige l'obbligo di di tenuta del cronotachigrafo.
Francesca Maggiulli