La chiusura delle liti fiscali minori, di valore fino a 20mila euro, a partire dal prossimo 1° aprile attraverso l'istituto della mediazione tributaria che promette tempi più veloci e certi per ottenere una decisione dell’Agenzia delle Entrate su richieste di annullamento, rimborso e rideterminazione in sede di contenziosi.
Si prevede così una riduzione al 40% delle sanzioni.
A presentare le linee guida della mediazione sono stati
stamattina a Roma, durante una conferenza stampa, il direttore dell’Agenzia,
Attilio Befera, e il direttore Affari legali e contenzioso, Vincenzo Busa.
“La mediazione – ha affermato il direttore Befera – è
diretta ad alleggerire il lavoro delle Commissioni tributarie che, per effetto
della riduzione del numero delle controversie, potranno dedicare più tempo e
più attenzione alle cause di maggior valore. Le liti che potenzialmente si
possono chiudere grazie al nuovo istituto, senza impegnarsi in defatiganti
contenziosi, sono più di 110 mila, 66% del contenzioso”.
I numeri del contenzioso
- Nel 2011, mentre il numero dei ricorsi è diminuito del 9,2% rispetto al 2010,
il numero delle liti pendenti è aumentato del 5,9%.
Il numero delle controversie vinte da parte dell’Agenzia
delle Entrate rimane stabile, attestandosi al 61,4%, mentre aumenta l’indice di
vittoria per valore, che raggiunge il 73,5% (rispetto al 70,3% del 2010).
I chiarimenti della
circolare n. 9/E – La mediazione tributaria, a differenza degli altri
istituti deflattivi del contenzioso, come spiega la circolare n. 9/E diffusa
oggi, ha carattere generale e obbligatorio. Generale, in quanto opera in
relazione a tutti gli atti impugnabili emessi dall’Agenzia delle Entrate,
compreso il rifiuto tacito alla restituzione di tributi; obbligatorio, in
quanto il contribuente che intende proporre ricorso è tenuto a presentare
preventivamente l’istanza di mediazione, pena l’inammissibilità del ricorso
stesso, mentre l’Ufficio è tenuto a esaminare l’istanza e a esprimersi al
riguardo.
Modalità e tempistica: primo
passo la mediazione – La nuova disciplina della mediazione prevede, quindi,
che il ricorso davanti alle Commissioni tributarie sia obbligatoriamente
preceduto dalla proposizione, da parte del contribuente, di un reclamo
circostanziato all’Agenzia delle Entrate. L’istanza, che può contenere oltre
all’eventuale proposta di mediazione anche una richiesta di sospensione
dell’atto impugnato, deve essere presentata entro 60 giorni dalla notifica
dell’avviso d’accertamento o altro atto impugnabile alla Direzione Provinciale
o Regionale che lo ha emesso.
Nei 90 giorni successivi,
l’Ufficio prenderà in esame, attraverso strutture diverse da quelle che hanno
definito e redatto l’accertamento, l’istanza e deciderà se accoglierla, nella
sua totalità o anche parzialmente, oppure formulare d’ufficio una proposta di
mediazione. Se entro i 90 giorni non si raggiunge un’intesa o in precedenza
interviene il diniego dell’Ufficio, il contribuente ha 30 giorni di tempo per
depositare il ricorso in Commissione tributaria, aprendo così la via al
contenzioso.
L’accordo di mediazione riduce
le sanzioni al 40% - Nel caso in cui la mediazione si concluda
positivamente, viene sottoscritto un accordo in base al quale le sanzioni
vengono ridotte al 40%. Ciò sia nell’ipotesi di una rideterminazione della
pretesa, sia nel caso in cui venga confermato integralmente il tributo
contestato. Il pagamento dell’intero importo dovuto o della prima rata, in caso
di rateizzazione (che può arrivare fino a un massimo di 8 rate trimestrali di
pari importo), va effettuato entro 20 giorni dalla sottoscrizione.