Aliquota al 12,5% per i proventi dei titoli pubblici e per
quelli di natura obbligazionaria emessi da Stati esteri presenti nella white
list, conferma del regime di favore al 5% per i titoli di risparmio
dell’economia meridionale e possibilità di affrancare il costo dei titoli e
delle altre attività finanziarie possedute alla data del 31 dicembre 2011.
Sono questi alcuni dei punti su cui si sofferma la circolare
11/E, emanata oggi dall’Agenzia delle Entrate, che illustra le novità
introdotte dal Dl n. 138 del 2011, che ha unificato al 20% le ritenute e le
imposte sostitutive da applicare sui redditi di natura finanziaria.
L’aliquota
unica al 20% – Il decreto legge 138/2011,
integrato dal decreto “mille proroghe” e dal decreto “liberalizzazioni”, nonché
dai decreti ministeriali di attuazione, ha stabilito che le ritenute e le
imposte sostitutive sui redditi di capitale e su quelli diversi di natura
finanziaria sono applicate nella misura generale del 20%. Prima della modifica
normativa, le aliquote di tassazione erano tre, 12,5%, 20% e 27%.
L’aliquota
del 20% si applica, quindi, a interessi, premi e altri redditi di capitale,
divenuti esigibili, nonché ai redditi diversi di natura finanziaria realizzati
a decorrere dall’ 1 gennaio 2012.
Le eccezioni - Per
salvaguardare interessi di natura pubblica o meritevoli di tutela la norma ha
escluso dall’applicazione dell’aliquota al 20% alcune tipologie di proventi e rendimenti.
I proventi
dei titoli pubblici continuano a scontare l’aliquota del 12,5%, sia per i
redditi di capitale (interessi e scarti di emissione), sia per i redditi
diversi di natura finanziaria (capital gains), a patto che si tratti dei
titoli indicati nell’articolo 31 del Dpr n. 601 del 1973, tra i quali, per
esempio, i titoli del debito pubblico e i buoni postali. Beneficiano della
stessa agevolazione i titoli emessi da enti sovranazionali o internazionali
riconosciuti in Italia e i titoli di natura obbligazionaria, a prescindere
dalla loro scadenza, emessi da Stati esteri presenti nella white list.
E’, inoltre, confermato il regime di favore per i
titoli di risparmio dell’economia meridionale (i cosiddetti Trem bond), per i
quali l’aliquota di tassazione degli interessi, dei
premi e degli altri frutti resta al 5%.
Tempi
e modi dell’affrancamento – Per
i redditi diversi, al fine di evitare che l’aumento dell’aliquota incida su
quanto maturato antecedentemente all’1 gennaio 2012, è stata prevista la
possibilità di affrancare il costo o il valore di acquisto dei titoli, delle
quote e delle altre attività finanziarie possedute alla data del
31 dicembre 2011 al di fuori dell’esercizio di un’impresa commerciale,
mediante il versamento dell’imposta sostitutiva del 12,5%.
Per poter
usufruire di questa possibilità, il contribuente deve esercitare un’opzione che
deve essere resa entro il 31 marzo 2012 per i contribuenti in regime
del risparmio amministrato, mentre l’opzione va esercitata in dichiarazione per
i contribuenti che determinano il capital gain nella dichiarazione dei redditi.
Nel primo caso, le imposte vanno versate dall’intermediario entro il 16 maggio 2012; mentre nel caso l’opzione sia esercitata in dichiarazione il pagamento va effettuato dagli stessi contribuenti entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.