Gli Uffici delle Entrate e l’Agente
della riscossione nei giudizi riguardanti atti della riscossione curano
esclusivamente le questioni di propria competenza e valutano autonomamente
l’interesse a proseguire i giudizi con riferimento ai vizi legati alla propria
attività. Sono queste le linee guida contenute nella circolare n. 12/E
diffusa oggi dall’Agenzia delle Entrate, che fornisce istruzioni agli Uffici in
merito alla gestione delle controversie su atti della riscossione relativi a
entrate amministrate dall’Agenzia delle Entrate.
Fondatezza del ricorso -
il debitore che intende impugnare dinanzi al giudice tributario un atto della
riscossione, deve ricorrere contro l’Ufficio dell’Agenzia, se contesta vizi
legati alla sua attività, o contro l’Agente della riscossione, per motivi successivi
alla consegna del ruolo. Gli stessi Uffici sono tenuti a valutare la fondatezza
dei motivi del ricorso. In particolare, se non ritengono di costituirsi in un
giudizio in cui è parte anche l’Agente della riscossione, devono comunicarlo
all’Agente almeno 20 giorni prima della scadenza del termine per la
costituzione. Allo stesso modo, in presenza di una sentenza sfavorevole
all’Ufficio, l’acquiescenza deve essere comunicata all’Agente della riscossione
almeno due mesi prima della scadenza del termine lungo o 20 giorni prima della
scadenza del termine breve in caso di notifica della sentenza.
Chiamata in causa
dell’Ufficio… – se il debitore propone ricorso solo contro l’Ufficio per
questioni legate esclusivamente alla legittimità di atti dell’Agente della
riscossione, l’Ufficio stesso dovrà chiamare in causa l’Agente entro 60 giorni.
Se i motivi del ricorso riguardano anche l’attività dell’Ufficio, quest’ultimo
dovrà però difendersi sulle questioni attinenti al proprio operato. In ogni
caso, è opportuno che l’Ufficio invii informalmente all’Agente della
riscossione copia del ricorso presentato dal contribuente ancora prima di
chiamarlo in causa, in modo da dare all’Agente stesso la possibilità di
intervenire volontariamente.
…dell’Agente della riscossione…
– nel caso in cui il ricorrente chiami in giudizio esclusivamente l’Agente
della riscossione per vizi riferibili all’attività dell’Ufficio, sarà compito
dell’Agente chiamare in causa l’Ufficio interessato. Questo ultimo dovrà
costituirsi in giudizio entro sessanta giorni dalla notifica dell’atto di
chiamata.
…o di entrambi – se ad
essere chiamati in causa sono sia l’Ufficio delle Entrate sia l’Agente della
riscossione, dovrà costituirsi in giudizio il soggetto direttamente interessato
dalle contestazioni. Se, ad esempio, il ricorso riguarda solo l’attività
dell’Ufficio, sarà questo ultimo a dover difendere il proprio operato.