È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2012, il Decreto Legge n. 59 del 15 maggio che riorganizza la Protezione Civile e modifica la legge 225/92 che ha istituito il Servizio Nazionale.
Il Decreto Legge “Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione Civile” in vigore da ieri, 17 maggio, passa ora all’esame di Camera e Senato per essere convertito in legge. Per la discussione del testo sono a disposizione 60 giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale. Discusso in via preliminare il 13 aprile, il testo è stato approvato in via definitiva con decreto legge nel Consiglio dei Ministri del 30 aprile, dopo l’esame da parte della Conferenza Unificata. L’obiettivo del provvedimento è di rafforzare l’efficacia nel monitoraggio e nella gestione delle emergenze.
In Italia la protezione civile è un “Servizio Nazionale”, un sistema complesso e decentrato che è costituito da componenti e strutture operative.
Le strutture operative sono rappresentate da organizzazioni di volontariato di protezione civile, che, in questi anni, sono cresciute in ogni area del Paese sia in numero sia in termini di capacità operativa e di specializzazione e rappresentano la risorsa più numerosa del sistema - art. 11 della legge n. 225 del 1992.
La Legge n. 225 del 1992, che ha istituito il Servizio Nazionale di Protezione Civile, ha codificato le sue quattro attività fondamentali: previsione, prevenzione, emergenza e ripristino. Le attività sono basate sul concorso di diverse amministrazioni, pubbliche e private, che partecipano sulla base di una precisa classificazione degli eventi, di tipo "a", "b" e "c".
In emergenza, ovvero in caso di eventi che colpiscono un territorio, il sindaco è l'autorità che ha il compito di provvedere ad assicurare i primi soccorsi alla popolazione, coordinando le strutture operative locali, tra cui i gruppi comunali di volontariato di protezione civile. Se il Comune non riesce a fronteggiare l’emergenza - evento di tipo "a" - su sua richiesta intervengono la Provincia, gli Uffici territoriali di governo, cioè le Prefetture, e la Regione, che attivano le risorse di cui dispongono - evento di tipo "b". Nelle situazioni più gravi, su richiesta del Governo regionale, subentra il livello nazionale, con la dichiarazione dello stato di emergenza - evento di tipo "c". In questo caso il coordinamento dell'intervento viene assunto direttamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che opera tramite il Dipartimento della Protezione Civile.
In tempo ordinario, le Amministrazioni sono impegnate, ad ogni livello, in attività di previsione e nella programmazione di azioni di prevenzione e di mitigazione dei rischi. In questo processo è centrale il coinvolgimento della comunità scientifica, che rappresenta una delle componenti del Servizio Nazionale, e l’informazione ai cittadini, che è di responsabilità del sindaco, autorità di protezione civile sul territorio.
La Legge n. 225 del 1992, nell'istituire il Servizio Nazionale, affida al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri un ruolo di indirizzo e coordinamento. Dal 1998 inizia un percorso verso il decentramento dallo Stato ai Governi regionali e alle Autonomie locali, che coinvolge anche l’organizzazione del Servizio Nazionale. Il decreto legislativo n. 112, meglio conosciuto come “Decreto Bassanini”, trasferisce alcune competenze in materia di protezione civile dallo Stato centrale al territorio. Il Dipartimento mantiene funzioni di indirizzo e coordinamento, ma il coordinamento operativo in emergenza è riservato agli eventi di tipo c, per i quali viene dichiarato lo stato di emergenza sentito il Presidente della Regione interessata. Nel 2001, con la Legge Costituzionale n. 3 che modifica il Titolo V della Costituzione, si rafforza e si impone definitivamente nel nostro ordinamento il principio di sussidiarietà, già affermato con la legge Bassanini. Il decentramento amministrativo trova la sua completa realizzazione: la protezione civile diventa materia di legislazione concorrente e quindi, nell’ambito di principi generali stabiliti da leggi dello Stato, di competenza regionale.