Scade il 4 giugno 2012 il periodo entro cui le imprese di trasporto, che dispongono di almeno un veicolo di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate, devono attenersi all'obbligo di dimostrare all'Ufficio della Provincia dove l'impresa ha la sede principale, i 4 requisiti previsti, in attuazione del Reg. Europeo n 4/2009: idoneità professionale, onorabilità, idoneità finanziaria e stabilimento, così come meglio chiarito dalla Circolare del Ministero del 18 maggio 2012.
REQUISITO DELL'IDONEITA' PROFESSIONALE - Tale requisito, posseduto da una persona denominata gestore dei trasporti, incaricata di dirigere in maniera continuativa ed effettiva l’attività di trasporto, viene dimostrato attraverso l’attestato di idoneità professionale, conseguito a seguito del superamento di un specifico esame imperniato su due distinte prove. La prima é basata sulla risoluzione di quesiti vertenti su varie materie quali il diritto, la gestione finanziaria e tecnica dell’impresa, nonché la sicurezza stradale, mentre la seconda consiste nello sviluppo di una esercitazione su un caso pratico. Anche chi può provare di aver maturato un’esperienza pratica di almeno 5 anni di direzione dell’attività, é tenuto a sostenere un apposito esame, definito di controllo. Il gestore dei trasporti, che può svolgere l’attività presso un’unica impresa, deve rivestire, all’interno della stessa, uno dei seguenti ruoli:- amministratore;- socio illimitatamente responsabile nelle società di persone;- titolare dell’impresa individuale;- lavoratore subordinato avente un livello elevato nella categoria impiegatizia. E' ammesso anche il gestore dei trasporti esterno all'azienda, ma solo se la stessa ha un parco veicolare non superiore a 50 autoveicoli. Si precisa che tutti questi requisiti devono permanere in capo all’impresa, che può essere anche soggetta a specifici controlli, per tutto il periodo di iscrizione all’ Albo, pena l’applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi più gravi, della sospensione o della cancellazione dallo stesso Albo. delle infrastrutture e trasporti del 18 maggio 2012.
REQUISITO DELL'ONORABILITA' -Il requisito dell’onorabilità deve essere posseduto, all’interno dell’impresa, dai seguenti soggetti:- dal gestore dei trasporti, cioè da colui che, in possesso dell’idoneità professionale, svolge l’attività direzionale dell’impresa di autotrasporto;- dall’amministratore unico o dai membri del consiglio di amministrazione, per tutte le persone giuridiche, pubbliche e private;- dai soci illimitatamente responsabili per le società di persone;- dal titolare dell’impresa individuale o familiare. La persona che dirige l’attività di autotrasporto, cioè il gestore dei trasporti, può perdere l’onorabilità anche nel caso di violazioni commesse da un proprio dipendente, per atti compiuti nell’esercizio dell’attività, su sua indicazione o per suo carente controllo.
REQUISITO DELL'IDONEITA' FINANZIARIA - Si intende posseduta quando l’impresa dimostri una disponibilità pari a: Euro 9000, secondo il Regolamento Europeo N 4 /2009, qualora abbia la disponibilità di un solo autoveicolo; euro 5000 per ogni altro veicolo aggiuntivo. Ai fini della dimostrazione, l’impresa può produrre, alla valutazione dell’Amministrazione Provinciale, una specifica documentazione contabile da cui si evinca il possesso di tale idoneità finanziaria accompaganata da specifica attestazione di un revisore dei conti, iscritto nel relativo albo. In alternativa, la prova del possesso della capacità finanziaria può essere fornita attraverso una o più attestazioni rilasciate dagli istituti bancari o con polizze fidejussorie assicurative o bancarie.
La circolare n. 4/2011 del Ministero Infrastrutture e Trasporti spiegava come sono cambiate le disposizioni e modalità operative per iscrivere nuove imprese all’Albo degli autotrasportatori e per mettere in circolazione nuovi veicoli, in applicazione del Regolamento europeo 1071/2009 e del Decreto 25 novembre 2011. In essa la Direzione generale per il trasporto stradale e l’intermodalità ha dettato le disposizioni operative agli uffici territoriali e alle Amministrazioni provinciali.
Le amministrazioni provinciali valuteranno queste attestazioni o acquisiranno la garanzia fideiussoria, continuando a iscrivere le imprese all’Albo. I dati così acquisti verranno raccolti dal Registro elettronico nazionale (Ren). Una volta ottenuta l’iscrizione all’Albo o la sua variazione, l’impresa deve presentare al competente (in base alla sua sede principale) Ufficio provinciale del Dipartimento trasporti terrestri (DTT) una domanda in bollo di autorizzazione iniziale. Nel caso in cui si perdesse questo requisito relativo allo “stabilimento” – per il quale si attende l’emanazione di nuove specifiche disposizioni – si verrebbe cancellati dal Ren e dall’Albo. Per segnalare l’inizio attività delle nuove imprese al Registro delle imprese, bisogna presentare al predetto registro una ricevuta in carta semplice rilasciata dall’Albo, con copia della carta di circolazione del veicolo. Anche le imprese già in esercizio che vogliono mettere in circolazione altri veicoli dovranno presentare una dichiarazione all’Ufficio provinciale della DTT competente per la sede principale; per le imprese individuali vale l’indirizzo anagrafico del titolare. Ai fini dell’immissione in circolazione, la disponibilità di veicoli in comodato senza conducente deve essere documentata dall’impresa autorizzata mediante apposita dichiarazione, corredata da originale o copia autentica del contratto registrato. Per i veicoli locati senza conducente è ammessa la circolazione sulla base dei documenti oggi in uso. L’accesso al mercato in forma associata – consorzio o cooperativa a proprietà divisa – continua ad essere disciplinata dalla circolare n. 5/2008 del Ministero dei trasporti. L’unica differenza riguarda il principio generale dei veicoli a partire dalle 3,5 tonnellate.
REQUISITO DELLO STABILIMENTO -Il requisito dello stabilimento è soddisfatto mediante la dimostrazione della disponibilità di uno o più locali adbiti ad uso ufficio regolarmente registrato ove sono custoditi: i documenti contabili relativi alla gestione economica e patrimoniale; i documenti fiscali relativi all’assolvimento delle imposte dirette e dell’IVA (registri fatture emesse; registri fatture acquisto); i documenti di gestione del personale (Lul); i documenti relativi ai tempi di guida e di riposo dei conducenti (tachigrafo); i documenti di trasporto; qualsiasi altra documentazione per la verifica delle condizioni per l’accesso alla professione.
La documentazione contabile, fiscale e di gestione del personale può essere conservata anche presso un domiciliatario fiscale, mentre quella relativa ai documenti dei conducenti e di quelli del trasporto può essere anche conservata – a titolo gratuito – presso un’associazione nazionale o provinciale di categoria dell’autotrasporto ovvero presso la sede di un’impresa di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. Le imprese associate a consorzi o cooperative, possono conservare tutta la documentazione presso le strutture associative, a condizione che tale circostanza sia opportunamente certificata.
Riguardo alla disponibilità di veicoli, la condizione è dimostrata con l’immissione in circolazione di veicoli e con il permanere di tale disponibilità, anche mediante le norme di accesso al mercato. Le imprese associate a consorzi e cooperative prive di veicoli in disponibilità, dimostrano la condizione mediante la disponibilità di veicoli dei propri consorziati o soci.
Il requisito della sede operativa è oltretutto soddisfatto se l’impresa provvede in maniera efficace e continuativa all’attività di manutenzione dei veicoli in disponibilità, attraverso il possesso di officina interna, che può far parte anche della sede effettiva e stabile, mediante una dichiarazione di atto notorio del rappresentante legale dell’impresa. In alternativa, la sede operativa può essere individuata presso un’officina di riparazioni esterna, esercente l’attività almeno per le sezioni meccanica-motoristica ed elettrauto, sempre mediante dichiarazione di atto notorio. Nel caso di gestore “esterno” all’impresa, sarà necessario presentare un contratto stipulato nel rispetto delle norme regolamentari e all’interno della dichiarazione sostitutiva riguardante il rapporto di gestione, andrà indicato in quali eventuali altre imprese il gestore espleti il suo incarico, con l’impegno a comunicare ogni variazione e a comunicare entro 30 giorni la perdita del gestore. Rispetto a questo argomento il Ministero sta valutando l’emanazione di specifiche linee guida.