La Camera di Mediazione Puglia, esprime soddisfazione per le novità introdotte dal Governo in tema di mediazione e conciliazione. Antonio Muia, responsabile dell'associazione ANSI e della Camera di Mediazione Nazionale, sede di Casarano (LE), parla di "un deciso passo avanti per incentivare la cultura della mediazione". L'ultima novità riguarda l'equa riparazione per l'eccessiva durata dei processi. "Il Governo - spiega Muia - ha deciso di intervenire nuovamente per prevenire gli atteggiamenti pregiudizievoli che da alcune parti si sono sollevati verso l'istituto della mediazione civile e commerciale".
Con il recente "Decreto Sviluppo" (22 giugno 2012 n°83) si stabilisce che la Parte rifiuta l'accordo non avrà più diritto al processo breve né all'indennizzo per il processo lungo (Legge Pinto 89/2001). L’art.55 (terzo comma) del decreto sviluppo chiarisce, infatti, che non é previsto alcun indennizzo nel caso nel caso di cui all'articolo 13, primo comma, primo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (decreto sulla mediazione conciliazione). Ciò significa niente indennizzo nel caso in cui, dopo il fallimento della mediazione, il provvedimento che definisce il giudizio corrisponda interamente al contenuto della proposta di mediazione.
In questo caso il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di un’ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Non ha quindi diritto all’indennizzo dal processo troppo lungo la parte, anche vittoriosa, che senza motivo abbia rifiutato la proposta di conciliazione davanti all’organismo di conicliazione e in giudizio abbia ottenuto una sentenza di contenuto identico a quello proposto con la mediazione". L'articolo non si applica invece quando la sentenza differisca dalla proposta di mediazione.
Appare quindi chiaro lo scopo di incentivare la mediazione. Già nel DL 28/2010
é contenuta un'ulteriore norma all'art.8, il cui comma 5 prevede che
"dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di
mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio
ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile".
Il Governo pone quindi chiara la sua linea non solo per spingere l'istituto
della mediazione ma anche per disincentivarne atteggiamenti ostili e
pregiudizievoli. La notizia é stata accolta favorevolmente dagli organismi di
mediazione e dalla categoria dei mediatori professionisti.