Scade il 30 settembre il termine entro cui i
pensionati debbono comunicare le modalità
di riscossione alternative al contante nel caso in cui la propria prestazione
superi i mille euro.
La
legge 214 del 22 dicembre 2011 (il cosiddetto decreto Salva Italia) ha infatti
disposto che la corresponsione di stipendi, pensioni e compensi comunque dovuti
di importo superiore a mille euro debba avvenire attraverso l’utilizzazione di
strumenti di pagamento elettronici (conti correnti bancari e postali, libretti
nominativi di risparmio, carte di pagamento).
Il
termine per la scelta, prorogato rispetto a quello originariamente previsto
dalla legge, era il 30 giugno. Tuttavia, per evitare difficoltà nella
riscossione della pensione, è stato previsto in favore dei pensionati un
periodo transitorio durante il quale i pagamenti mensili sono stati egualmente
disposti, ma le pensioni sono state trattenute in un conto di servizio
transitorio, in attesa della comunicazione del pensionato delle modalità di
riscossione alternative al contante. Trascorso il termine, fissato al 30
settembre, senza che il pensionato abbia indicato i dati richiesti, le somme
accantonate saranno restituite all’Inps.
Alla
data di entrata in vigore della legge erano oltre 600mila (fra Inps ed ex
Inpdap) i pensionati che percepivano in contanti pensioni mensili di importo
complessivamente superiore a mille euro. Ad oggi risulta che un piccolo numero
di essi, meno di duemila, debba ancora scegliere le modalità elettroniche di
pagamento da utilizzare per l’accredito della pensione. Per evitare difficoltà
nella riscossione della rata pensione di ottobre, è necessario pertanto che chi
non abbia ancora provveduto, comunichi al proprio ufficio pagatore (Banca o
Poste Italiane) o alla sede INPS che gestisce la pensione, le modalità di
pagamento elettronico prescelte.
Si
ricorda inoltre che per venire incontro alle difficoltà dei pensionati
impossibilitati, per comprovati e gravi motivi di salute ovvero per
provvedimenti giudiziari restrittivi della libertà personale, a recarsi
personalmente presso gli uffici postali o bancari, è stato previsto che i
soggetti che risultino essere delegati alla riscossione, in deroga alla
normativa vigente, abbiano la possibilità di chiedere l’apertura di un conto
corrente base o di un libretto di risparmio postale, intestato al beneficiario,
su cui ricevere il pagamento.