Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.141 del 28 settembre 2012 la Legge Regionale n. 26 del 25 settembre 2012 “Norme urgenti in materia turistica”, che si sostanzia in alcune modifiche rispetto alla precedente normativa di settore.
La legge è dichiarata urgente, pertanto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino regionale.
Le guide turistiche e gli accompagnatori turistici, in occasione dell’esercizio delle loro funzioni, non possono svolgere atti¬vità estranee alla loro professione. Il divieto comprende l’esercizio di ogni attività in concorrenza con le agenzie di viaggio e l’accaparramento di clienti per conto di alberghi, agenzie di viaggio, pubblici esercizi e simili.
Sono abrogati i commi 2 e 3 dell’articolo 5 relativi all'Accreditamento, agli attestati di abilitazione ed ai tesserini di riconoscimento della L.R. 13/2012.
L’esame di abilitazione per le figure professionali turistiche, nonché l’esame relativo alla padronanza di una o più lingue straniere, è effettuato dalle Province con cadenza almeno biennale.
Per le violazioni delle disposizioni di cui alla
presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
a) 1000 euro per l’esercizio dell’attività di guida turistica e di accompagnatore turistico senza possesso della relativa abilitazione;
b) 500 euro per il mancato rispetto del divieto di cui all’articolo 2, comma 3;
c) 50 euro per la mancata esibizione del tesserino.