Domenica, 24 Novembre 2024

Contabilità 2013: fattura ordinaria, semplificata ed elettronica


(Sa.Sa.) - Dal 1° gennaio 2013 sono entrate in vigore le novità che hanno aggiornato l’imposta sul valore aggiunto. I cambiamenti sono molteplici e parimenti orientati verso una maggiore precisione nell’emissione della fattura e una semplificazione degli adempimenti legati alle diverse operazioni da svolgersi. L’elemento innovatore più evidente è senz’altro la nuova forma che la fattura può assume

Contabilità 2013: fattura ordinaria, semplificata ed elettronica
(Sa.Sa.) - Dal 1° gennaio 2013 sono entrate in vigore le novità che hanno aggiornato l’imposta sul valore aggiunto. I cambiamenti sono molteplici e parimenti orientati verso una maggiore precisione nell’emissione della fattura e una semplificazione degli adempimenti legati alle diverse operazioni da svolgersi.
 
L’elemento innovatore più evidente è senz’altro la nuova forma che la fattura può assumere. Non è più necessario che le fatture abbiano un riferimento con l’anno solare di emissione, ma è possibile utilizzare anche una sola numerazione progressiva. Il rischio però è quello di cifre chilometriche in grado di generare difficoltà e confusione, perciò si potrà comodamente optare per un numero progressivo seguito dall’anno di collegamento (per es. 1/2013, 2/2013, etc.). Con l’aggiunta del comma 4 all’art. 1 della l. 18/1983, è possibile emettere fattura con lo stesso registratore di cassa utilizzato per l’emissione dello scontrino fiscale, perciò i dati che dovranno essere presenti saranno pressoché gli stessi: la ditta, la denominazione, la ragione sociale o il nome e cognome del titolare, la partita IVA e la sede dell’esercizio.

 
Per gli importi non superiori ai 100 euro comprensivi di IVA, sarà possibile emettere una versione small della fattura ordinaria: la fattura semplificata. All’interno di questa i dati completi del committente/cessionario possono essere validamente sostituiti dal solo codice fiscale o dalla partita IVA, oppure dal numero identificativo IVA del soggetto se questi è stabilito in altro Stato comunitario. Inoltre, al posto della natura, della qualità e quantità dei beni o servizi, è sufficiente la descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi. La fattura semplificata non può essere emessa: per le cessioni intracomunitarie di beni e per le operazioni extraterritoriali nei confronti di soggetti passivi debitori dell’imposta in altri Stati membri dell’Unione Europea.


L’altra importante novità del 2013 è un sostanziale sprint della fattura elettronica, dovuto all’adeguamento della legislazione italiana alla direttiva UE 2010/45 che ha precisato il riferimento normativo già contenuto nella direttiva 2006/112. Per fattura elettronica s’intende quella emessa e ricevuta in qualunque formato elettronico; il ricorso a questa è subordinato all’accettazione da parte del destinatario. Anche se il consenso può desumersi da comportamenti concludenti, è opportuno che questo sia esplicitato per evitare tempi morti dovuti all’incertezza delle intenzioni del cliente. Difatti, non è rilevante il formato elettronico o meno della fattura a definirla tale, ma il modo di trasmissione e ricezione della stessa. L’emittente sarà responsabile dell’origine, dell’integrità e della leggibilità del documento e tale garanzia potrebbe essere affidata all’uso della firma elettronica, qualificata o digitale, di sistemi EDI di trasmissione, ma anche e soprattutto tramite sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento certo tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibili. I vantaggi saranno molteplici: la riduzione dei costi di carta, buste, bolli; il risparmio di tempo dovuto all’invio cartaceo delle fatture; la semplificazione legata agli spazi di conservazione e alle procedure di distruzione che così non saranno più necessarie.

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