(AL.BY.) L’accordo Conferenza Stato, Regioni e Province autonome del 24/01/2013 ha dettato le nuove linee guida in materia di Stage e Tirocini, cercando di fornire una cornice generale che riassuma e riordini le varie disposizioni di Legge susseguitesi negli anni e fissando i principi cardine a cui dovranno attenersi le singole Regioni nel disciplinare detto istituto.
Le linee guida configurano tre tipologie di tirocinio:
- Tirocini formativi e di orientamento, i cui destinatari sono soggetti che hanno conseguito un titolo di studio (diploma o laurea) da non più di 12 mesi e che prevedono una durata massima di 6 mesi.
- Tirocini d’inserimento/reinserimento al lavoro, rivolto a disoccupati (anche in mobilità) e inoccupati della durata massima di 12 mesi.
- Tirocini di orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento in favore dei disabili e delle persone svantaggiate che prevedono anch’essi una durata di 12 mesi.
L’attivazione del tirocinio richiede la stipulazione di apposite convenzioni tra l’ente promotore (centri per l’impiego, istituti di istruzione universitaria e scolastica, centri pubblici di formazione professionale o istituzioni private autorizzate dalla Regione) e il soggetto ospitante (enti pubblici e privati presso cui viene realizzato il tirocinio). Alla convenzione sarà poi allegato il progetto formativo con i dati anagrafici del tirocinante e gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l’indicazione del Tutor che affiancherà il tirocinante.
Pur non essendo un rapporto di lavoro subordinato, il soggetto ospitante è tenuto a inoltrare la comunicazione obbligatoria UNILAV in via anticipata. E’ necessario, inoltre, che il soggetto ospitante assicuri il tirocinante sia contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, che per la responsabilità civile verso i terzi presso un’idonea compagnia assicuratrice.
Condizioni essenziali all’attivazione di un tirocinio sono la regolarità del soggetto ospitante in base alla normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e in base alla legge 68/99 e il non avere effettuato licenziamenti (fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo) nei 12 mesi precedenti l’attivazione del tirocinio.
Sono fissati i termini numerici per il numero di Tirocinanti ospitabili contemporaneamente in ciascuna azienda: le unità operative fino a 5 dipendenti a tempo indeterminato possono ospitare un solo tirocinante, quelle con un numero di dipendenti a tempo indeterminato da 6 a 20 dipendenti due tirocinanti e per le unità operative con più di 20 dipendenti possono ospitare tirocinanti per non più del 10% dei suddetti dipendenti.
L’art. 1 Commi 34-36 della L. 92/2012 prevede per il Tirocinante l’erogazione di una congrua indennità di importo non inferiore a €300; tale indennità è considerata quale reddito assimilato a quello di lavoro dipendente ed è perciò richiesta la compilazione del Libro Unico del lavoro.
Tale indennità, unita a misure di vigilanza e controlli ispettivi, ha lo scopo di evitare un uso distorto del Tirocinio che resta uno strumento utile e proficuo, finalizzato a conciliare l’inserimento di giovani nel mondo del lavoro con l’esigenza delle imprese di formare nuove risorse a costi sostenibili.
Fonte: Accordo Conferenza Stato Regioni e province autonome del 24.01.2013