Domenica, 24 Novembre 2024

Mud 2013, la trasmissione della dichiarazione entro il 30 aprile 2013


Termine ultimo di presentazione del Modello unico di dichiarazione ambientale per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, pena l'applicazione di sanzioni previste di migliaia di euro, dal mancato invio alla mancata tenuta del registro di carico e scarico. Le imprese e le amministrazioni tenute a farlo devono, ...

Mud 2013, la trasmissione della dichiarazione entro il 30 aprile 2013
(Francesca Maggiulli) Il 30 aprile 2013 è il termine ultimo di presentazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) di cui alla Legge 70/94. Il mancato adempimento all'obbligo della compilazione della sezione rifiuti pericolosi per i produttori iniziali, prevede l'applicazione di sanzioni di migliaia di euro, che vanno dal mancato invio alla mancata tenuta del registro di carico e scarico.
 
Per la violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari, ai sensi dell’art. 258, cc. 1 e 5 del D.Lgs. n. 152/2006 sono previste le seguenti sanzioni:
 

1. I soggetti obbligati che non effettuino la comunicazione, ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2600 euro a 15.500,00; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della L. 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 26,00 euro a 160,00 euro.

2. Chiunque omette di tenere, ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'art. 190, co. 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 15.500,00. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500,00 euro a 93.000,00 euro, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.

3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime sanzionatorie sono ridotte rispettivamente da 1.040,00 euro a 6.200,00 euro per i rifiuti non pericolosi e da 2.070,00 euro a 12.400,00 euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.

4. Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1600 euro a 9300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

5. Se le indicazioni sono incomplete o inesatte, ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 260,00 euro a 1.150,00 euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al co. 43 sono formalmente incomplete o inesatte, ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'art. 190, co. 1 del D.Lgs. n. 152/2006, o del formulario di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006..


Le sezioni del MUD

Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale è articolato in Comunicazioni che devono essere presentate dai soggetti tenuti all’adempimento.


 

Comunicazione Veicoli Fuori Uso

  • Soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali.

 

Comunicazione Imballaggi

  • CONAI o altri soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c).

 

Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

  • Soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 151/2005.

 

Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione

  • Soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati.

 

Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche

    • Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche iscritti al Registro Nazionale e Sistemi Collettivi di Finanziamento.

 

Il DPCM 20/12/2012 stabilisce che la dichiarazione MUD, che comprende le Comunicazioni relative ai Rifiuti, ai Veicoli fuori uso e ai Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, deve essere trasmessa alla Camera di commercio via telematica. Per maggiori informazioni potete consultare il sito mud.ecocerved.it. Il sito http://www.mudtelematico.it/ serve per trasmettere telematicamente alle Camere di commercio il file contenente la dichiarazione MUD. Il dichiarante dovrà spedire un file, denominato mud2012.000 generato dal software Unioncamere per la compilazione del MUD o da altri software che rispettino i tracciati record stabiliti dalla legge. Ogni file può contenere più dichiarazioni anche di diversi dichiaranti, riferite ad Unità Locali della stessa provincia.

Il provvedimento contiene il modello e le istruzioni per la presentazione delle Comunicazioni entro il 30 aprile 2013, con riferimento all'anno 2012, da parte dei soggetti interessati che sono così individuati:
 

Comunicazione Rifiuti speciali

  • Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
  • Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
  • Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
  • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
  • Imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo superiore a Euro 8.000,00;
     
  • Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall'articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g)).

Per spedire via telematica è necessario:

  • essere registrati al sito www.mudtelematico.it (clicca qui per la registrazione);
  • disporre di una firma digitale, che può essere quella dell'associazione di categoria, del consulente, del professionista o di altri soggetti che curano, per conto del dichiarante, la compilazione.
I diritti di segreteria ammontano a 10,00 € per dichiarazione, e vanno pagati esclusivamente con carta di credito o con Telemaco Pay (https://telemaco.infocamere.it/).
 
 
Riferimenti
  • DPCM29122012 allegato 1

  • Software Ecocerved per la compilazione del MUD

  • Elenco europeo dei rifiuti pericolosi

  • D.Lgs. 152/2006

  • © Riproduzione riservata.