Francesca Maggiulli - Entra in vigore dal 21 aprile 2013 il Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, co. 10, della Legge 12 novembre 2011, n. 183. Il regolamento pubblicato sulla G.U. n. 81 del 6 aprile u.s., con il Decreto del Ministero della Giustizia 8 febbraio 2013, n. 34 definisce il disciplina le modalità di conferimento e di esecuzione dell’incarico da parte dei soci professionisti nonché le cause di incompatibilità di partecipazione degli stessi ad altre società professionali.
Ai fini del suddetto regolamento la «società tra professionisti» o «società professionale» è la società, costituita secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile e alle condizioni previste dall'art. 10, cc. da 3 a 11, della L. 12 novembre 2011, n. 183, avente ad oggetto l'esercizio di una o più attività professionali per le quali sia prevista l'iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico;
Definita anche la «società multidisciplinare», ovvero la società tra professionisti costituita per l'esercizio di più attività professionali ai sensi dell'art. 10, co. 8, della L. 12 novembre 2011, n. 183.
L'art. 7 del regolamento disciplina l'iscrizione della società in oggetto in una sezione speciale del registro delle imprese, con funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia ai fini della verifica dell'incompatibilità.
La certificazione relativa all'iscrizione nella sezione speciale riporta la specificazione della qualifica di “società tra professionisti”.
La società tra professionisti può iniziare ad esercitare l’attività dopo l’iscrizione alla sezione speciale degli albi o dei registri tenuti presso l'ordine o il collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti.