Arriva finalmente in Puglia la legge che disciplina i tirocini e i percorsi formativi finalizzati ad agevolare le scelte professionali attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro e a favorire l’inserimento o il reinserimento nel mercato.
Si fa distinzione tra tirocini formativi e di orientamento, e tirocini estivi di orientamento, i primi volti a favorire la transizione scuola-lavoro con una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro da parte di soggetti che abbiano conseguito da non più di 12 mesi il titolo di studio ed i secondi finalizzati alla formazione e rivolti a soggetti regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università o presso un istituto scolastico secondario superiore; in quest’ultimo caso, il destinatario del percorso formativo deve aver compiuto 15 anni. Vi sono poi i tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro, per l’inserimento nel mercato del lavoro di inoccupati e il reinserimento di disoccupati, anche in mobilità, nonché di lavoratori sospesi in regime di cassa integrazione.
La durata del tirocinio è definita sulla base delle competenze da acquisire e degli obiettivi formativi individuati nel progetto. In ogni caso, la loro durata non può essere superiore a 6 mesi, prorogabili per non più di 30 giorni; il termine è elevato a dodici mesi, prorogabili fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi, nel caso in cui il tirocinio sia diretto a soggetti disabili, ai sensi della L. 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), a persone svantaggiate, ai sensi della L. 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), nonché a immigrati, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale.
2. Nel caso di tirocinio estivo, la durata massima del percorso formativo non può essere superiore a tre mesi, ricompresi tra la fine dell’anno accademico o scolastico in corso e l’inizio di quello successivo.
3. Il tirocinio è sospeso nel caso di maternità e nel caso di malattia e infortunio che abbiano una durata superiore a un terzo della durata stabilita del percorso formativo.
4. Il tirocinante non può essere sottoposto a regime di orario se non per esigenze formative. In ogni caso, ferma restando la durata massima del tirocinio, la partecipazione al percorso formativo non può comportare per il tirocinante un impegno superiore alle 30 ore settimanali, nella fascia diurna.
I soggetti ospitanti devono essere in regola con le norme in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81, essere in regola con la normativa a tutela del diritto al lavoro dei disabili di cui alla l. 68/1999, non avere effettuato licenziamenti nei 12 mesi che precedono l’attivazione del tirocinio, salvo che per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, o attivato procedure di cassa integrazione, anche in deroga, per lavoratori con mansioni equivalenti a quelle cui si riferisce il progetto formativo, non essere in liquidazione volontaria o sottoposti a procedure concorsuali.
I soggetti pubblici e privati possono ospitare tirocini all’interno di ciascuna unità produttiva nei limiti di:
- un tirocinante nelle unità produttive fino a 5 dipendenti a tempo indeterminato;
- non più di 2 tirocinanti nelle unità produttive con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e venti;
- un numero di tirocinanti che non rappresenti più del 10% dei dipendenti a tempo indeterminato nelle unità produttive che contino più di 20 dipendenti della medesima tipologia.
Sono esclusi dal computo dei limiti numerici i tirocinanti disabili ex L. 68/1999 e i soggetti svantaggiati ex L. 381/1991, nonché gli immigrati, i richiedenti asilo e i titolari di protezione internazionale.
Nel caso in cui il soggetto ospitante sia un’impresa stagionale che opera nel settore del turismo, ai fini della verifica dei rispetto dei limiti numerici, si tiene conto, unitamente al numero dei dipendenti a tempo indeterminato, anche dei lavoratori a tempo determinato il cui rapporto di lavoro abbia una durata superiore a quella prevista per il tirocinio da attivare. La sussistenza del requisito della stagionalità in capo al soggetto ospitante è accertata sulla base dei criteri stabiliti nel regolamento.
Il soggetto ospitante non può attivare più tirocini con il medesimo soggetto, anche se relativi a profili professionali diversi e svolti presso unità produttive diverse.
L’attivazione di percorsi formativi è subordinata alla disponibilità di risorse contenute nei limiti della spesa destinata ai tirocini nel corso dell’anno antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge e/o nei limiti della spesa consentita per finalità formative.
Riferimenti: