Sabato, 23 Novembre 2024

Lavoratore in trasferta: l’infortunio in albergo è indennizzabile dall’INAIL


Con la circolare 52 del 23/10/2013, l’INAIL ha risposto ad un quesito molto importante: come è definibile un infortunio nell’albergo in cui si trova il lavoratore in missione/trasferta? Occorre precisare quando ricorre l’ipotesi di un infortunio sul lavoro...

Lavoratore in trasferta: l’infortunio in albergo è indennizzabile dall’INAIL

(Sa.Sa.) Con la circolare 52 del 23/10/2013, l’INAIL ha risposto ad un quesito molto importante: come è definibile un infortunio nell’albergo in cui si trova il lavoratore in missione/trasferta?

Occorre precisare quando ricorre l’ipotesi di un infortunio sul lavoro e quando si verifica un infortunio in itinere. L’infortunio sul lavoro è l’evento occorso al lavoratore nel luogo di lavoro o nelle sue immediate pertinenze. L’infortunio in itinere si verifica quando l’evento occorre fuori dalle immediate pertinenze del luogo di lavoro, durante il normale tragitto che il lavoratore percorre dalla sede di lavoro alla sua abitazione e viceversa. Difatti l’art. 12 del D.Lgs. 38/2000 precisa che “l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro”. Non è indennizzabile come infortunio in itinere quello avvenuto a seguito di deviazioni che non sono necessarie ed improrogabili, riferite a motivi personali non essenziali. 

La trasferta del lavoratore in un luogo di lavoro diverso dalla sede operativa, in cui è stato assunto e normalmente dovrebbe svolgere la propria prestazione, è una delle prerogative che il datore di lavoro può utilizzare in conformità alle esigenze aziendali. Il datore di lavoro, trovandosi nella necessità di trasferire il proprio dipendente in altra sede, gli assicurerà, a carico della ditta, il vitto e l’alloggio in un esercizio alberghiero prestabilito. L’infortunio in albergo del dipendente in trasferta/missione è indennizzabile dall’INAIL come infortunio sul lavoro e non in itinere, in quanto la circolare INAIL precisa che “la missione è caratterizzata da modalità di svolgimento imposte dal datore di lavoro con la conseguenza che tutto ciò che accade nel corso della stessa deve essere considerato come verificatosi in attualità di lavoro, in quanto accessorio all’attività lavorativa e alla stessa funzionalmente connesso, e ciò dal momento in cui la missione ha inizio e fino al momento della sua conclusione.”

Solo in due casi il lavoratore in trasferta/missione non è indennizzato per l’infortunio subito: 1) quando non c’è legame funzionale tra la condotta del soggetto e la prestazione lavorativa; 2) nel caso di rischio elettivo, cioè quando l’evento è riconducibile a scelte personali del lavoratore irragionevoli e prive di alcun collegamento con la prestazione lavorativa tali da esporlo ad un rischio determinato esclusivamente da tale scelta.

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