Al via l’operazione per il rimborso delle maggiori imposte sui redditi versate a seguito della mancata deduzione del 10 per cento dell’Irap. E’ stato pubblicato il Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate che approva l’apposito modello per l’istanza di rimborso che i contribuenti sono tenuti a compilare e a trasmettere all’Agenzia delle Entrate.
La deduzione forfetaria, introdotta dal decreto anticrisi, Dl 185, è ammessa nella misura del 10 per cento dell’Irap versata e può essere fatta valere anche per i periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2008. In questo caso, il contribuente ha la possibilità di chiedere a rimborso le maggiori imposte sui redditi versate a seguito della mancata deduzione dell’Irap, nella misura prevista dalla norma.
Termini e modalità per l’invio del modello - L’istanza di rimborso deve essere presentata esclusivamente in via telematica, a partire dalle ore 12:00 del 12 giugno 2009, e può essere inoltrata utilizzando il prodotto di gestione denominato “RimborsodaIrap”, reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle entrate sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it.
In particolare, il modello va presentato: Il testo completo del Provvedimento è disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it .
? per i versamenti per i quali il termine previsto dall’articolo 38 del Dpr n. 602 del 1973 cade nel periodo che va dal 29 novembre 2008 al 60° giorno successivo alla data di attivazione della procedura telematica che ne consente l’invio, entro 60 giorni dalla predetta data di attivazione;
? per i versamenti per i quali il termine previsto dall’articolo 38 del Dpr n. 602 del 1973 cade dopo il 60° giorno successivo alla data di attivazione della procedura telematica che ne consente l’invio, entro la data di scadenza del termine di cui all’articolo 38 del Dpr n. 602 del 1973.