Venerdì, 22 Novembre 2024

Deducibilità 10% Irap e rimborsi Irpef-Ires



Deducibilità 10% Irap e rimborsi Irpef-Ires

Al via l’operazione per il rimborso delle maggiori imposte sui redditi versate a seguito della mancata deduzione del 10 per cento dell’Irap. E’ stato pubblicato il Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate che approva l’apposito modello per l’istanza di rimborso che i contribuenti sono tenuti a compilare e a trasmettere all’Agenzia delle Entrate.

La deduzione forfetaria, introdotta dal decreto anticrisi, Dl 185, è ammessa nella misura del 10 per cento dell’Irap versata e può essere fatta valere anche per i periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2008. In questo caso, il contribuente ha la possibilità di chiedere a rimborso le maggiori imposte sui redditi versate a seguito della mancata deduzione dell’Irap, nella misura prevista dalla norma.

Termini e modalità per l’invio del modello - L’istanza di rimborso deve essere presentata esclusivamente in via telematica, a partire dalle ore 12:00 del 12 giugno 2009, e può essere inoltrata utilizzando il prodotto di gestione denominato “RimborsodaIrap”, reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle entrate sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it.

In particolare, il modello va presentato:
? per i versamenti per i quali il termine previsto dall’articolo 38 del Dpr n. 602 del 1973 cade nel periodo che va dal 29 novembre 2008 al 60° giorno successivo alla data di attivazione della procedura telematica che ne consente l’invio, entro 60 giorni dalla predetta data di attivazione;
? per i versamenti per i quali il termine previsto dall’articolo 38 del Dpr n. 602 del 1973 cade dopo il 60° giorno successivo alla data di attivazione della procedura telematica che ne consente l’invio, entro la data di scadenza del termine di cui all’articolo 38 del Dpr n. 602 del 1973.

Il testo completo del Provvedimento è disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it .

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