Pierpaulo Zecca - Chi intende impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate, che comportino contatti diretti e regolari con minori, deve richiedere al lavoratore il certificato penale del casellario giudiziale, dal quale risulti l'assenza di condanne: lo stabilisce il Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2014, in attuazione della Direttiva Comunitaria 2011/93 contro lo sfruttamento minorile sotto l'aspetto sessuale e la pornografia. Il provvedimento entrerà in vigore il prossimo 6 aprile, trascorsi gli ordinari 15 giorni divacatio.
La norma introduce infatti all'art. 25 bis del D.P.R. n. 313/2002 e dal certificato penale del casellario giudiziale, ai sensi degli articoli 600-bis, 600 -ter, 600 -quater, 600 -quinquies, 609 -undiecesdel codice penale, deve oltretutto risultare l'assenza di misure interdittive che comportino il divieto di contatti diretti e regolari con minori.
Il datore di lavoro che non adempie a tale obbligo è soggetto ad una sanzione pecuniaria amministrativa compresa tra 10.000 e 15.000 euro.
Si è in attesa di chiarimenti ministeriali per la definizione del campo di applicazione della presente disposizione che, stante così le cose, coinvolgerebbe moltissime attività, quali ad esempio palestre, ludoteche, piscine, centri sociali per minori, autisti di scuolabus, ecc.. Ma vi sono dubbi anche per negozi di abbigliamento per bambini, ristoranti e pubblici esercizi con attività specifiche per minori.
La norma è, come sempre in Italia, poco chiara, ma, e per evitare equivoci fino a che non vi sarà maggior certezza, è opportuno cha da questo momento ogni qual volta nell’esercizio dell’attività vi possa essere contatto con un minore sia richiesto preventivamente al lavoratore o al volontario da inserire nell’organizzazione aziendale il certificato penale del casellario giudiziale.
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