Venerdì, 22 Novembre 2024

Adempimenti e obblighi lavoristici nello spettacolo


I contributi dei lavoratori dello spettacolo sono dovuti indipendentemente dalla forma contrattuale autonoma o dipendente instaurata. Novità per i pagamenti, le modalità di versamento dei contributi prevedono che ora devono essere riportati nella seconda sezione degli F24...

Adempimenti e obblighi lavoristici nello spettacolo
Francesca Maggiulli- "Il lavoro nello spettacolo, aspetti contrattuali, fiscali e previdenziali" è il tema del convegno dei Consulenti del Lavoro del 5 maggio 2015 all'Arthotel & Park di Lecce.

Il presidente dei Consulenti del Lavoro, dott. Antonio Lezzi, apre i lavori richiamando l'attenzione sul significato del recente Garanzia Giovani, ottima occasione per i giovani per creare occupazione.

Il dott. Giovanni Scoz, dottore commercialista, parla del lavoro nello spettacolo portando al centro delle discussioni dei consulenti del lavoro le sue importanti riflessioni di studio che vedono numerose pubblicazioni per Ipsoa e Sole 24 Ore e non ultimo l'inserto di Guida Lavoro di febbraio 2015.

Il meccanismo di calcolo dei contributi, come anche le modalità di denuncia dei dati del lavoro dipendente viene portato anche per il lavoro autonomo ed è una situazione abbastanza scomoda ai fini della semplificazione dell'attività aziendale. L'Enpals, dopo 50 anni di autonomia, portati avanti con una ricca cassa, è stata inglobata nell'Inps. L'attivo alto della cassa è stato un caso quasi più unico che raro nel caso delle casse previdenziali. In conseguenza sono subentrati disservizi dall’ex Enpals, perché oggi non si ricevono più risposte per chi volesse mettersi in contatto con questo Istituto.

I contributi dei lavoratori dello spettacolo sono dovuti indipendentemente dalla forma contrattuale autonoma o dipendente instaurata. La normativa dell'Enpals si basa su una legge del '47 a cui hanno fatto seguito le numerosissime circolari che, a volte, dettano regole non previste da norma, non rispettano la gerarchia delle fonti principio che è tra i primi insegnamenti di chi studia i diritti. Nello spettacolo rientrano tutti i lavoratori che anziché versare i contributi alla loro cassa li versano alla più costosa ex Enpals, se svolge l’attività all'interno dell'allestimento di uno spettacolo.

Nella valutazione di quali siano le prestazioni di natura artistica, bisogna tenere conto che anche le riprese televisive, cinematografiche ed altro rientrano nello spettacolo, anche in assenza di un pubblico.

La ditta che provvede alla produzione audio-video per congressi professionali non rientra nel caso di lavoro dello spettacolo.

È previsto l'esonero degli obblighi contributivi ed informativi nei casi di minorenni, studenti universitari sotto i 25 anni, pensionati ultra sessantacinquenni o soggetti che svolgono altra attività lavorativa e versano i contributi già al loro ente.
Requisito oggettivo: la prestazione musicale deve essere resa dal vivo. Non è esonerato il balletto, la prosa, ecc.. Un ballerino o un attore non ne possono beneficiare pur trovandosi nella stessa situazione.

Non bisogna dimenticare che minorenni sono tenuti al rispetto di orari, oltre alle restrizioni previste specificatamente nel Regolamento di palcoscenico. Il regime di esonero contributivo precedentemente riferito è una facoltà, ma non un obbligo ed è ovviamente da considerare anche nel caso in cui il minorenne non percepisca compenso dovendo pur sempre adempiere agli obblighi contributivi. Il regime di esonero ha creato un po' di concorrenza sleale ed è questa la situazione in periodi di crisi economica come quello in cui tutti stiamo vivendo.

Riprendo gli adempimenti lavoristici nello spettacolo, vi è l'Unilav che va fatto sempre, ma non sulla prestazione gratuita. Prima dell'evento artistico, oltre al certificato di agibilità, occorre fare la richiesta di rappresentazione alla SIAE, come anche redigere il contratto con l'artista.

Novità in merito ai pagamenti, le modalità di versamento dei contributi prevedono che ora devono essere riportati nella seconda sezione degli F24. Di conseguenza si hanno modifiche nel campo della verifica della regolarità contributiva, in quanto, portando i contributi nella sezione Inps, si stanno probabilmente creando la condizione per il rilascio del durc, strumento unico per il rilascio delle agevolazioni contributive (Circolare Inps 10 febbraio 2015, n. 28).

Nella categoria dei lavoratori dello spettacolo rientrano anche i deejay, e vien così da consigliare l'opportunità dell'apertura della posizione anche per loro: conviene che l'artista se la apra per non incorrere nell'obbligo della comunicazione al Centro per l'Impiego, sgravando da obblighi e adempimenti committenti quali alberghi o strutture varie ospitanti che facciano richiesta dell'esecuzione di spettacoli o altri eventi di intrattenimento artistico.

Le procedure previste per il mondo dello spettacolo sembrano essere in opposizione al voucher. Quest’ultimo è uno strumento generalizzato e non vi è una specifica deroga che non lo consenta. La possibilità di utilizzare i buoni lavoro è estesa ovunque. Si tratta dunque di una scelta.

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