In particolare al suo articolo 6, istituisce presso il ministero "un Osservatorio con compiti di monitoraggio sul distacco dei lavoratori finalizzato a garantire una migliore diffusione tra imprese e lavoratori delle informazioni sulle condizioni di lavoro e di occupazione". L'articolo prosegue individuando anche i termini operativi per l'Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL): il ministero del Lavoro e "l'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro assicurano all'Osservatorio, attraverso un'apposita convenzione, l'accesso ai dati relativi, tra l'altro, al numero, alla durata e al luogo dei distacchi in Italia, all'inquadramento dei lavoratori distaccati e alla tipologia dei servizi per i quali avviene il distacco". All'Osservatorio competerà pure l'incarico di predisporre le informazioni da pubblicare sul sito del Ministero del Lavoro.
Infatti, è nel successivo articolo 7 "Accesso alle informazioni" che sono contenute indicazioni specifiche per il sito www.lavoro.gov.it riguardo le indicazioni che dovranno essere rispettate, nei casi previsti dal testo legislativo. In particolare, esso stabilisce che "Tutte le informazioni relative alle condizioni di lavoro e di occupazione che devono essere rispettate nelle ipotesi di distacco sono pubblicate sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che provvede ai relativi aggiornamenti".
Sul versante della cooperazione amministrativa, ampio spazio alle prerogative dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro cui l'articolo 8 attribuisce il compito di rispondere alle richieste d'informazione delle Autorità e di eseguire "i controlli e le ispezioni ivi comprese le indagini sui casi di inadempienza o violazione della normativa applicabile al distacco dei lavoratori". Sul tema, è stabilito che lo scambio delle informazioni avvenga attraverso il sistema di Informazione del Mercato Interno (IMI) oppure per modalità telematica. Sempre all'Ispettorato Nazionale del Lavoro spetteranno la pianificazione e lo svolgimento degli accertamenti ispettivi secondo quanto regolato dall'articolo 11 del decreto legislativo. Tutte le attività, recita il testo, dovranno essere compiute "nel rispetto del principio di proporzionalità e non discriminazione e secondo le disposizioni vigenti in materia di cooperazione amministrativa con gli altri Stati membri dell'Unione europea". La data di decorrenza del d. lgs. 136/2016 è dal 22 luglio 2016, giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.