Sabato, 23 Novembre 2024

Bonus arredi & ristrutturazioni, binomio “scontato” per il Fisco


L’Agenzia detta le istruzioni per accedere ai nuovi incentivi

Bonus arredi & ristrutturazioni, binomio “scontato” per il Fisco

Il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità abitative ha diritto per ciascuna di esse all’ulteriore sconto Irpef per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici introdotto dal “decreto incentivi” (Dl 5/2009). Ciò a patto di essere in regola con gli adempimenti necessari per fruire del bonus del 36%, cui la nuova detrazione - pari al 20%, con tetto di spesa a 10mila euro - è legata a doppio filo.

E’ uno dei principali chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 35/E, pubblicata oggi, che detta istruzioni su soggetti ammessi al “bonus arredi”, beni agevolabili, adempimenti, tipo di interventi e ammontare della spesa.

 

Beneficiari e beni agevolabili - Possono usufruire della detrazione i contribuenti che acquistano mobili, elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+, apparecchi televisivi e computer destinati ad arredare abitazioni oggetto di lavori di ristrutturazione iniziati a partire dal 1° luglio 2008. E’ però necessario essere in regola con tutti gli adempimenti richiesti per l’accesso al bonus ristrutturazioni e aver acquistato i beni - con bonifico bancario o postale da cui risulta causale e codice fiscale di entrambe le parti - nel periodo compreso tra il 7 febbraio e il 31 dicembre 2009.

Il “bonus arredi” non spetta relativamente alle spese sostenute per l’acquisto di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni, dato che per questi è prorogata fino al 2010 la detrazione introdotta dalla Finanziaria 2007 (L 296/2006). Quest’ultimo sconto - che non può superare i 200 euro per apparecchio - è però cumulabile con la nuova detrazione.

 

Interventi edilizi cui è legata la nuova detrazione - La circolare individua poi gli interventi che sono presupposto per usufruire della nuova agevolazione. Quest’ultima, in particolare, è strettamente ancorata a lavori di recupero edilizio (manutenzione ordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione) eseguiti su unità immobiliari residenziali: essa non può dunque essere ammessa relativamente a interventi di ristrutturazione su parti comuni, di manutenzione ordinaria di singole abitazioni o finalizzati alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali.

 

Spesa detraibile - La detrazione, da calcolare su un importo massimo complessivo non superiore a 10mila euro, è ripartita tra i contribuenti che partecipano alla spesa in cinque quote annuali di pari importo. A chi esegue lavori su più unità abitative è riconosciuto il diritto di accedere più volte al beneficio: il tetto di spesa pari a 10mila euro, infatti, dovrà essere riferito a ciascuna abitazione oggetto di ristrutturazione.

Il testo completo della circolare n. 35/E è disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate - www.agenziaentrate.gov.it - all’interno della sezione Circolari e Risoluzioni.

 

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